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Home > La
responsabilità civile del medico > Concetto di diligenza
5. - Spunti di riflessione sul concetto di diligenzaIl concetto di diligenza, richiamato dall'art.
1176 cod. civ.
[1]
, riassume in sé il complesso di cure e cautele che dovrebbero
fondare il comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la
propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto
e alle circostanze di fatto che lo caratterizzano. Come chiarisce Rodotà
[2]
, pur essendo il concetto di diligenza un criterio obiettivo,
va visto ed interpretato nell'ottica del particolare rapporto, in funzione
della sua specialità e della natura dell'attività esercitata, come prescritto
dall'articolo sopra richiamato. Inoltre è proficuo, secondo l'Autore citato,
considerare i rapporti tra tale concetto e quelli di correttezza e buona
fede, rispettivamente sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.
[3]
, per apprezzarne la reciproca interferenza. Infatti, sulla
scorta delle analisi già di Betti
[4]
, bisogna valorizzare i concetti di buona fede
[5]
e correttezza nella loro funzione di ampliare o rispettivamente
restringere il contenuto degli obblighi letteralmente assunti mediante
contratto, nei limiti in cui la loro attuazione possa essere in contrasto
con i principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Così anche il riferimento alla correttezza
verrebbe ad affiancarsi a quello della buona fede, come strumento per
la definizione della reale portata del rapporto obbligatorio. E' quindi il caso di appurare la consistenza
dei rapporti che questi due ultimi concetti hanno con quello di diligenza.
L'operatività dei criteri di buona fede e di correttezza si pongono su
piani diversi rispetto a quello occupato dalla diligenza, essendone diversa
la funzione
[6]
. Buona fede e correttezza si pongono infatti sul piano degli
strumenti d'integrazione del contenuto dell'obbligazione, laddove la diligenza,
al contrario, assolve alla funzione di valutare <<la conformità
del comportamento del debitore a quello dovuto>>, non con funzione
integrativa o correttiva, piuttosto delimitando <<ciò che deve ritenersi,
in quel singolo caso, esatta prestazione>>. Ecco quindi che la diligenza, così come
descritta più sopra, viene a porsi, al cospetto del concetto di correttezza,
come criterio guida per valutare in quali limiti vi sia stata violazione
della correttezza medesima, fondando così il proprio ruolo di criterio
di responsabilità. Risulta confermata pertanto la valenza duplice
[7]
della diligenza, come parametro di imputazione del mancato
adempimento, e quale criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione. Si è osservato
[8]
anzi, in accordo con quanto fin qui esposto, che lo sforzo
diligente del debitore deve prodursi sin dalle fasi c.d. preparatorie
della prestazione, manifestandosi queste ultime come comportamenti nell'interesse
altrui e pertanto già giuridicamente doverosi, in quanto preparano il
terreno affinché la prestazione consegua il suo risultato. In quest'ottica
rileva l'utilizzabilità, da parte del creditore, dei mezzi di difesa contro
l'inadempimento, già nella fase preparatoria, ove essa manifesti caratteri
di inadeguatezza o difettosità, potendosi così rifiutare a ragione una
prestazione preparatoria di tali qualità, ovvero un inizio di prestazione
tanto difettosamente preparata. Un esempio che Bianca propone al fine di
chiarire le osservazioni condotte, è quello della negligente messa a punto
-si legga preparazione- del mezzo che dovrà trasportare il creditore;
nel nostro caso potrebbe argomentarsi similmente la necessità di considerare
disponibili per il paziente quei rimedi contro l'inadempimento, cui si
è fatto poc'anzi riferimento, ove si verificassero le condizioni per affermare
che, ad esempio, la fase pre-operatoria sia stata caratterizzata da comportamenti
inadeguati e difettosi, secondo ciò che prescrive la miglior scienza e
tecnica operatoria; o ancora, potrebbero integrarsi tali condizioni qualora
l'applicazione di un gesso fosse stata preceduta dalla mancata sottoposizione
ad adeguate e necessarie indagini radiografiche, ovvero quando la prescrizione
di una terapia non sia stata preceduta dall'acquisizione di adeguate informazioni
sullo stato di salute del paziente o sulla sua particolare sensibilità
all'assunzione di farmaci specifici. Considerando poi che l'importanza dell'interesse
strumentale violato, potrebbe altresì legittimare già in questa fase la
risoluzione del contratto per inadempimento, ove l'inadeguatezza e la
difettosità della fase preparatoria facciano presumibilmente prevedere
un esito finale negativo, si comprenderà che, nel caso della prestazione
professionale del medico, essendo gli interessi del paziente in gioco
-tutela del bene della salute- sì preminenti, i principi suesposti potrebbero trovarvi applicazione precipua.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Art. 1176. - Diligenza
nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata.
[2]
S. RODOTÀ, Obbligazioni,
in Enc. dir. , Milano, 1969, 539 e
segg.
[3]
Art. 1175. - Comportamento
secondo correttezza Il
debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza. Art.
1375. - Esecuzione di buona
fede Il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
[4]
E. BETTI, Teoria
generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953.
[5]
Cfr. anche sen. Cass. civ. sez. III, 25 novembre 1994,
n. 10014: << Occorre inoltre rilevare che il consenso, oltre
che legittimare l'intervento sanitario costituisce, sotto altro profilo,
uno degli elementi del contratto tra il paziente ed il professionista
(art.1325 c.c.), avente ad oggetto la prestazione professionale, sicche'
l'obbligo di informazione deriva anche dal comportamento secondo buona
fede cui si e' tenuti nello svolgimento delle trattative e nella formazione
del contratto (art. 1337 c.c.).>> Sforza c. Milesi Olgiati,
in Foro it., 1995, I, 2913 nota (SCODITTI);
in Nuova giur. civ. commen.,
1995, I, 937 nota (FERRANDO).
[6]
A. DI MAJO, Obbligazioni
e contratti. L'adempimento dell'obbligazione, Bologna, 1998, 37.
[7]
Cfr. D. CARUSI, Responsabilità
del medico, diligenza professionale, inadeguata dotazione della struttura
ospedaliera, in Giur. it.
, 1996 I, 1, 91, nota a Cass. Civ. 3 marzo 1995 n. 2466; inoltre L.
MENGONI, Obbligazioni <<di
risultato>> e obbligazioni <<di mezzi>>, in
Riv. Dir. Comm., 1954, I, 296 e
segg. [8] C. MASSIMO BIANCA, op. cit., art. 1218-1219, Bologna-Roma, 1993, 24 e segg.
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