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responsabilità civile del medico > Responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale
3. - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: distinzione e tentativi di superamentoLe due ipotesi di responsabilità per danni
che qui interessano, quella contrattuale e quella extracontrattuale, sono
tradizionalmente distinte e contrapposte per la differente disciplina
che le caratterizza, anche se non mancano in dottrina tentativi di superamento
della distinzione in oggetto. Accennerò brevemente alla distinzione per
chiarire i punti della successiva analisi. Si ha illecito extracontrattuale -o aquiliano,
dal nome della Lex Aquilia che disciplinava nel diritto romano tale responsabilità-
quando sussista la violazione di un diritto o di una situazione giuridica
tutelata in modo assoluto -erga omnes-, mentre si ha responsabilità contrattuale
-o da inadempimento- quando ci si trovi al cospetto della violazione di
un diritto relativo
[1]
. Si deve tenere presente che comunque l'espressione
Qcontrattualef,
riferita alla seconda delle due ipotesi di responsabilità, non deve far
pensare alla necessaria sussistenza di un contratto, integrandosi gli
estremi della categoria di responsabilità in oggetto anche quando si verifichi
comunque l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio, a prescindere
dalla fonte dell'obbligo violato: delitto, contratto, atto unilaterale,
o altro.
Peraltro, la chiarezza della distinzione parrebbe offuscata dal
costante estendersi della sfera di responsabilità contrattuale
[2]
, soprattutto quando si ponga attenzione agli artt. 1374 e
1375 cod. civ.
[3]
, che rispettivamente disciplinano l'integrazione del contenuto
obbligatorio del contratto -relativa alle conseguenze derivanti dalla
legge, o in mancanza dagli usi e dall'equità- nonché l'esecuzione secondo
buona fede. Nella misura in cui quest'ultima risulta decisiva per la determinazione
del contenuto dell'obbligazione, risulta agevole apprezzarne il contributo
alla forza espansiva della relativa responsabilità ex contractu.
Le rilevanti differenze di disciplina che si sogliono ricollegare
alla succitata distinzione, abbracciano sia l'onere della prova che il
termine prescrizionale della relativa azione di responsabilità, nonché
gli effetti giuridici relativi al risarcimento del danno. Quanto alla prima delle tre differenze,
l'onere della prova nell'illecito contrattuale è caratterizzato dalla
presunzione di colpa nel caso d'inadempimento, superabile solo ove il
debitore provi che l'inadempimento o il ritardo non sono a lui riferibili
per impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile. Pertanto all'attore sarà chiesto di provare
il suo credito e la scadenza dell'obbligazione, mentre sarà il debitore
che dovrà dimostrare l'impossibilità della prestazione per una causa a
lui non imputabile per potersi liberare da responsabilità. Nell'illecito
extracontrattuale l'onere della prova non è caratterizzato dalla presenza
della presunzione, ma dall'osservanza della regola di principio secondo
la quale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa
spetta a colui che l'avanza: è su colui che pretende il risarcimento dei
danni che grava il relativo onere. Cosicché l'attore dovrà provare che
il comportamento del convenuto gli ha provocato un danno e che tale comportamento
è stato caratterizzato da dolo o colpa (salvi i casi di c.d. responsabilità
aggravata o per fatto altrui)
[4]
.
Venendo ora alla seconda delle differenze succitate, in specie
quella inerente al termine prescrizionale, l'azione di responsabilità
per l'illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni, mentre quella
per l'inadempimento dell'obbligazione nell'ordinario termine decennale.
Quanto alla determinazione del danno risarcibile, vi è un ulteriore
differenza da apprezzare, ricollegata al mancato richiamo, nell'art. 2056
cod. civ.
[5]
, dell'art. 1225 cod. civ.
[6]
Infatti l'art. 2056, disciplinante
la valutazione dei danni nell'illecito extracontrattuale, richiama al
I c. le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.
[7]
, relativi rispettivamente alla configurazione del risarcimento
del danno emergente e del lucro cessante in quanto conseguenza immediata
e diretta, la valutazione equitativa del giudice in mancanza della possibilità
di provare il danno nel suo esatto ammontare, la proporzionale diminuzione
del risarcimento dovuto per concorso colposo del creditore nonché, infine,
l'esclusione del diritto al risarcimento per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. E' agevole pertanto notare, in questo breve
excursus dei criteri di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale,
richiamati dall'art. 2056 cod. civ., la mancanza dell'ulteriore criterio
della prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 cod. civ., secondo
il quale il risarcimento è limitato al danno prevedibile nel tempo in
cui è sorta l'obbligazione ove l'inadempimento o il ritardo non dipendano
dal dolo del debitore. Sicché la limitazione ai danni prevedibili fissata
dalla norma appena richiamata, non si applica all'illecito extracontrattuale;
con riguardo a quest'ultimo la valutazione del danno risente piuttosto
dell'esatta configurazione del criterio di causalità tra l'atto e l'evento
dannoso, sul quale si svolgeranno osservazioni più approfondite nel paragrafo
relativo.
Peraltro, secondo alcuni
[8]
, nell'ottica di una tesi di parziale vanificazione delle consistenti
differenze di disciplina tra le due forme di responsabilità, la formulazione
dell'art. 1225 cod. civ. consentirebbe, nonostante il suo mancato richiamo
ad opera dell'art. 2056 cod. civ., l'estensione della norma anche all'illecito
aquiliano sulla base della sussistenza dell'identità di ratio. A sostegno
di tale argomentazione si cita anche il caso dell'affermata applicabilità
dell'art. 2236 cod. civ. all'illecito extracontrattuale
[9]
, precisando che il mancato esplicito richiamo della norma
non significa l'affermazione dell'assoluta impossibilità di applicazione
della norma stessa, non costituendo ostacolo insormontabile la semplice
mancata indicazione.
A prescindere dall'accennata contrapposizione dottrinale sull'asserita
possibilità di superamento
[10]
della distinzione tradizionale tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, nel segno dell'auspicabile uniformità di disciplina,
e venendo ad un ulteriore profilo attinente al tema di fondo, si discute
in dottrina e in giurisprudenza sulla configurabilità del concorso delle
due responsabilità. Secondo un'autorevole Autore
[11]
, coloro che in passato si sono pronunciati in senso negativo,
fondando la loro argomentazione ora sulla forza assorbente dell'obbligazione,
ora sul rischio che la tesi affermativa potrebbe compromettere l'efficacia
del contratto, in realtà poggiano il loro pensiero su di un errore di
prospettiva, al quale bisogna replicare osservando che i contraenti Qnon
prevedono certo l'azione dannosa di uno di essi e le relative conseguenzef,
pertanto non ne risulta in alcun modo compromessa l'efficacia del contratto;
e ancora considerando la mancanza di incompatibilità tra i due rimedi,
non appare giustificabile l'esclusione della ricorribilità ad entrambi.
Ad una esclusione dell'ipotesi di concorso osta anche un ulteriore
considerazione: ove ricorrano e i presupposti della responsabilità aquiliana
e quelli della responsabilità contrattuale, non si vede per quale motivo
l'interessato non possa scegliere quale rimedio esperire. All'ulteriore obiezione secondo la quale
il legislatore sancisce formalmente la possibilità di scelta tra due rimedi,
quando intende concederla, si oppone, secondo l'Autore, una precisa replica:
il legislatore prevede esplicitamente la possibilità di scelta quando
la seconda ipotesi sia configurata come speciale
[12]
rispetto a quella Qprincipalef,
mentre in questo caso sussistono autonomi e indipendenti requisiti per l'esercizio delle relative azioni.
Pertanto si deve concludere per la configurabilità
del concorso di azioni, sussistendo in capo all'interessato la facoltà
di esercitare sia la prima che la seconda delle azioni, ovvero assieme
od alternativamente entrambe.
[13]
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha poi sottolineato anche altri aspetti del problema, osservando che <<la
deduzione degli estremi oggettivi e soggettivi della responsabilità è
sufficiente ad indicare la "causa petendi" di entrambe le forme di responsabilità>>
[14]
, evitandosi in tal modo che la tutela del danneggiato, sotto
il profilo dell'azione per responsabilità contrattuale, sia impedita dall'intervenuta
prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale. Altri autori hanno sostenuto che motivi
per una soluzione opposta sarebbero da rinvenire nel principio secondo
il quale la norma che tuteli in modo specifico un interesse prevarrebbe
su altra disciplinante genericamente la difesa dell'interesse medesimo,
e ancora che la situazione particolare esplicitamente voluta dalle parti,
che si instaura con il contratto, assorbirebbe in essa la più generica
tutela offerta da altre norme, conseguendone l'inapplicabilità del concorso. A tali posizioni ha replicato peraltro il
De Cupis
[15]
, osservando come non appaia giustificabile la tesi della specialità
della tutela apprestata in modo specifico da talune norme con forza esclusiva
dell'altra garantita da norme generali, poiché non si vede come potrebbe
ritenersi implicitamente posta una rinuncia alla tutela generale -ex art.
2043 cod. civ.- per il solo
fatto di aver concluso un contratto, costituendo quest'ultimo un mezzo
per conseguire un rafforzamento, non già un esclusione, della propria
tutela giuridica.
A margine delle osservazioni sopra illustrate, può essere interessante
affrontare un caso specifico
[16]
, per la soluzione del quale la Suprema corte di Cassazione
ha operato in modo da avvallare le tesi qui precedentemente prospettate. Si tratta del delicato caso di un neonato
che ha subito un danno cerebrale dovuto alla prolungata permanenza del
feto nel corpo materno. Tale danno sarebbe stato evitabile operando attraverso
un taglio cesareo tempestivo. La sentenza del Tribunale di Torino, fondandosi
sull'applicabilità dell'art. 1 cod. civ., negava la responsabilità contrattuale
dell'ente ospedaliero, in quanto il soggetto passivo non avrebbe potuto
concludere validamente un contratto con l'ente medesimo prima della nascita;
al contrario, riteneva sussistente una responsabilità extracontrattuale,
peraltro non più azionabile per l'intervenuta prescrizione. La Corte d'Appello di Torino, investita
in secondo grado, negava la sussistenza di entrambe le responsabilità,
sostenendo che il fatto della nascita si qualificava come presupposto
ineliminabile per l'acquisto della capacità giuridica, non sussistendo
la quale nessuna azione poteva essere esercitata. Appare in tutta la sua
evidenza la delicatezza che la fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione
manifestava. La scelta operata dai giudici della Suprema
Corte ha adottato percorsi diversi, identificando anzitutto il verificarsi
del danno solo in parte al momento precedente la nascita, sostenendo piuttosto
il suo verificarsi con la nascita, andando pertanto ad incidere su di
un soggetto giuridicamente capace. A fronte di una situazione particolare,
nella quale non sussistevano comunque più gli estremi dell'azione di responsabilità
extracontrattuale, data l'intervenuta prescrizione, la Corte ha giocoforza
intrapreso la via dell'affermazione di una responsabilità contrattuale,
in linea con le odierne tendenze, evitando però di configurare un contratto a favore di terzo,
bensì riconoscendo l'esistenza di una <<contratto con effetti protettivi
a favore del terzo>>
[17]
.
Dagli elementi fin qui esposti, peraltro sommariamente, emerge
una conseguenza interessante sotto il profilo dell'evoluzione delle forme
di responsabilità, dovendosi notare come di fatto con questa pronuncia
si sottraggano, alla consueta area dei danni da responsabilità extracontrattuale,
fatti dannosi che al contrario vengono ricompresi nella categoria della
responsabilità contrattuale, a conferma dell'evoluzione dottrinaria e
giurisprudenziale in atto.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
A. TRABUCCHI, Istituzioni
di diritto civile, Cedam, 1989, 205 e segg.
[2]
A. DE CUPIS, Dei
fatti illeciti, in Comm.
del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art. 2043, Bologna-Roma, 1993,
37 e segg.
[3]
Art. 1374. - Integrazione
del contratto Il
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge,
o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. Art.
1375. - Esecuzione di buona
fede Il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
[4]
A. TORRENTE P. SCHLESINGER, Manuale
di diritto privato, XIV ediz., Milano, 1994, 639; sul punto si
veda anche A. DE CUPIS, op.
cit., in Comm. del Cod.
Civ. Scialoja e Branca, art. 2043, Bologna-Roma, 1993, 34 e segg.
[5]
Art. 2056. - Valutazione
dei danni Il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il
lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso.
[6]
Art. 1225. - Prevedibilità
del danno Se
l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in
cui è sorta l'obbligazione.
[7]
Art. 1223. - Risarcimento
del danno Il
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Art.
1226. - Valutazione equitativa
del danno Se
il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato
dal giudice con valutazione equitativa. Art.
1227. - Concorso del fatto
colposo del creditore Se
il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate. Il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza.
[8]
G. VISENTINI, Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990,
4; in senso negativo R. SCOGNAMIGLIO, in Novissimo digesto ital., voce
Responsabilità civile,
XV, Torino, 1968, 672 e segg.
[9]
Sul punto si era già espressa favorevolmente Cass. civ.,
sez. un., 6 maggio 1971, n. 1282, sul punto si veda M. ANTINOZZI,
Responsabilità medica, in Dir. e prat. assicur., 1988, 171.
[10]
Cfr. sul punto anche l'opinione favorevole di P. RESCIGNO,
op. cit., 206 e segg., nonché la
posizione di F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione attuale?, in Riv. critica dir. privato, 1987,
79 e segg. Secondo quest'ultimo Autore anche la stessa configurazione
del possibile concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
sarebbe da intendere come segno della difficoltà di mantenere una
distinzione suscettibile di superamento. La stessa difficoltà rappresentata
dalla tradizionale distinzione tra obbligazioni Qdi
mezzif
e Qdi
risultatof,
in corso di superamento, contribuirebbe a sottolineare la fondatezza
della sua tesi, suffragata anche dal progressivo avvicinamento in
punto di onere della prova.
[11]
R. SCOGNAMIGLIO, op.
cit., 677 e segg.
[12]
Il riferimento è alle ipotesi di cui all'art. 1385 cod.
civ.
[13]
Cfr. per i riferimenti giurisprudenziali Cass. civ. sez.
III, 19 gennaio 1996, n. 418: QE'
ammissibile il concorso tra la responsabilita' contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente
non soltanto diritti
derivanti dal contratto, ma anche
i diritti spettanti
alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
la quale aveva affermato il concorso della responsabilita'
contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del destinatario della
merce trasportata, rispettivamente,
del vettore e del custode, al quale il primo aveva consegnato
la merce che poi era stata smarrita)., Soc. Alitalia
c. Soc. Gallone, in Giust.
civ. Mass., 1996, 85; in Danno
e resp., 1996, 611 nota (SIMONE). E ancora, Cass. civ., sez. III,
sent. 9705 del 06/10/1997: Q[…]
con la conseguenza che la omissione
di tale dovere
di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso,
una duplice forma di responsabilita', tanto contrattuale quanto aquilianaf.
[14]
Nella specie di lamentato danno
da ipoacusia,
la cassazione ha ammesso a carico del datore di lavoro il cumulo tra responsabilita' aquiliana per
infortunio sul lavoro e quella contrattuale propria del
rapporto di lavoro subordinato. Si tratta della sentenza della Cass.
civ. sez. lav., 23 giugno 1994, n. 6064, Capitani c. Soc. Scac, in
Foro it. , 1995, I, 201; in Giur. it., 1995, I, 1, 412. Nello stesso
senso cfr. Cass. civ. sez. lav., 5 ottobre 1994, n. 8090 De Mico c. Soc. S.C.A.C.-Societa'
Cementi Armati Centrifugati, in Giust. civ. Mass., 1994, 1191 (s.m.).
Per un caso
di responsabilità professionale dei sanitari si veda anche Tribunale
Vicenza 27 gennaio 1990: QE'
ammissibile il concorso di responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale nel caso di
lesione di diritti assoluti determinati da attivita' esecutive di prestazioni professionali in campo
sanitario., Sossella e altro c. USL n. 9 Basso Vicentino, in Nuova giur. civ. commen., 1990,
I, 734 (nota).
[15]
A. DE CUPIS, op.
cit., in Comm. del Cod. Civ. Scialoja e Branca,
art. 2043, Bologna-Roma, 1993, 40 e segg.
[16]
Si tratta della pronuncia della Cass. civ., III sez.,
22 novembre 1993, n. 11503, in Giur.
it., 1994, 1, I, 550, con nota di D. CARUSI, Responsabilità contrattuale ed illecito
anteriore alla nascita del danneggiato.
[17]
A. PINORI, Contratto
con effetti protettivi a favore del terzo e diritto di nascere sano,
in Giur. it., 1995, 1, I, 321. Nota
a margine della sen. Cass. civ., III sez., 22 novembre 1993, n. 11503.
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