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Home > La
responsabilità civile del medico > Dovere di informazione
10. - Responsabilità professionale e dovere d'informazioneSi
diceva poc'anzi della rilevanza autonoma del dovere d'informazione sussistente
in capo al sanitario, quale aspetto ulteriore da analizzare in questa
sede. Ebbene, l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tema di
dovere d'informazione, nell'ottica del più ampio problema di tutela
del "consumatore-cliente", in quanto parte più debole
[1]
, assume nel nostro caso riflessi di
assoluta emergenza, anche in considerazione della loro recente manifestazione. Del tutto
confacente alla presente disamina risulta l'analisi di alcuni casi interessanti,
in special modo in ordine al rilievo del dovere d'informazione. Uno
di essi è certamente quello del piccolo Jod
[2]
,
caso discusso in primo grado presso il Tribunale di Padova
[3]
,
e giunto in Cassazione
[4]
,
dopo la conferma in appello, nel 1994.
Invero, all'attenzione dei giudici, nel caso di specie, non è
l'indiligente esecuzione dell'intervento di interruzione della gravidanza,
bensì l'omessa informazione che il sanitario avrebbe dovuto garantire
alla paziente, in merito alla necessità di sottoporsi a successivi controlli,
soprattutto in considerazione della prevedibilità dell'esito negativo
dell'intervento subito, e dalle intervenute dimissioni volontarie della
paziente stessa. Ebbene, la Corte di Cassazione ha sanzionato il comportamento
del sanitario -rectius della struttura sanitaria- proprio in punto di
violazione del dovere d'informazione, a riprova della sua autonoma rilevanza,
non solo in quanto presupposto ineliminabile per la prestazione del
consenso da parte del paziente, ma anche come dovere che trova la sua
origine nella condotta diligente del sanitario. Se ne può apprezzare
altresì la necessaria consistenza nel tempo: il dovere d'informare il
paziente non cessa né dopo la prestazione del consenso -detto per l'appunto
<<informato>>- né dopo le dimissioni volontarie che eventualmente
il paziente stesso renda. Ma l'occasione
è stata propizia anche per consentire alla Corte di Cassazione di criticare
le prese di posizione dei giudici di merito in punto di individuazione
degli interessi protetti dalla legge 194/1978 sull'interruzione di gravidanza;
in considerazione dei profili d'interesse che tale pronuncia rappresenta
ai fini del prosieguo della disamina in corso, ritengo opportuno riprenderne
alcuni passaggi. La Suprema Corte ha nell'occasione
sottolineato come non sia ammissibile concedere un risarcimento del
danno patrimoniale subito dai genitori, per l'inaspettata nascita del
figlio, sulla base dell'assunta difficile condizione economica degli
stessi. Invero, la Corte di Cassazione ha ricordato che
In sostanza
la legge non consente l'interruzione della gravidanza solo perche'
una donna versi in disagiate condizioni economiche, ma la consente
soltanto se dette condizioni possano influire negativamente sulla salute
della donna. L'interesse
protetto dalla norma e' quindi la salute della donna; il diritto all'interruzione
della gravidanza e' riconosciuto solo in ragione della tutela del detto
interesse. Da cio' consegue
che in caso di accertata responsabilita' del sanitario per la mancata
interruzione della gravidanza, il diritto al risarcimento del danno
puo' essere riconosciuto alla donna non per il solo fatto dell'inadempimento
dell'obbligazione che il sanitario era tenuto ad adempiere, ma se sia
anche provata la sussistenza della messa in pericolo o di un danno effettivo
alla salute fisica o psichica della madre.
Secondo
i giudici della Suprema Corte il mancato riconoscimento dell'importanza
di una corretta individuazione dell'interesse protetto dalla norma,
ha compromesso l'obiettiva analisi da parte dei giudici di merito. Coerentemente
quindi afferma la Corte di Cassazione che:
Il ragionamento
della Corte di merito e' errato, perche', tenuto conto dell'interesse
protetto dall'art. 4, il danno non puo' essere individuato nel solo
fatto di aver dovuto prima del previsto sopportare gli oneri economici
conseguenti alla intempestiva nascita del figlio, se non sia positivamente
accertato che tale fatto abbia messo in pericolo ovvero abbia inciso
negativamente sulla salute della donna, sotto l'aspetto fisico o psichico,
nel qual caso il risarcimento del danno andrebbe determinato in quella
somma necessaria a rimuovere le difficolta' economiche idonee ad incidere
negativamente sulla salute della donna ovvero a risarcire quest'ultima
dei danni alla salute in concreto subiti.
Proseguendo nella disamina dei casi d'interesse
per il corretto inquadramento della materia, mi propongo di analizzare
un aspetto forse in parte trascurato. Se invero è stato a sufficienza
sottolineato il ruolo dell'informazione e del consenso relativo, come
elemento costitutivo del contratto di prestazione d'opera professionale,
dal quale scaturisce il consenso come legittimante l'intervento del
sanitario sulla persona del paziente, non si è forse argomentato a sufficienza
in merito al perdurare del dovere d'informazione anche dopo l'effettuazione
della terapia illustrata e dell'indagine diagnostica condotta. Un altro caso specifico, ancora inedito,
può certo meglio descrivere l'autonoma rilevanza del dovere d'informazione:
una donna, portatrice sana di una patologia a rischio per la gravidanza
[5]
, rimasta incinta della seconda figlia, si reca presso il
proprio ginecologo, al quale affida anche l'assistenza di tale seconda
gravidanza. Su consiglio dello stesso medico, la paziente si reca presso
altro presidio ospedaliero, al fine di effettuare un esame molto delicato
-prelievo dei villi coriali- necessario a stabilire se anche il frutto
del secondo concepimento fosse portatore della patologia di origine
materna. L'esame comporta delle conseguenze devastanti sulla salute
del feto, rilevate, tramite indagini ecografiche, solo intempestivamente
-e colpevolmente- quando i termini per l'eventuale interruzione della
gravidanza sono ormai decorsi. A questo punto il medico non ritiene
di informarne i genitori, Qsupponendo
che simili anomalie fossero correlate a malformazioni degli organi interni
tali da originare l’interruzione naturale della gravidanza o da non
consentire la sopravvivenza dopo il parto del nasciturof
. Al termine della gravidanza la paziente,
con parto spontaneo, da alla luce una bambina, la quale risulta affetta
da un quadro polimalformativo
[6]
particolarmente grave. Fin qui i fatti. Cercherò ora di trarne alcune osservazioni. Se l'informazione e il consenso completo
e cosciente del paziente all'indagine diagnostica ne legittimano l'effettuazione,
integrando gli estremi della condotta diligente del professionista,
quid iuris relativamente alla mancata indicazione al paziente degli
esiti infausti dell'indagine diagnostica intrapresa ? Il tema è delicato e risente di valutazioni
non solo tecniche e professionali ma anche e soprattutto umane e culturali,
tanto più quando l'informazione investa prognosi gravi o infauste. Tra
i fautori della tesi che esprime il proprio favor nei confronti della
non manifestazione della verità in tutta la sua crudezza, si segnalano
alcuni principi quali quello della <<beneficialità>> che,
prevalendo sul dovere di non mentire, fonderebbe la propria validità
sull'esigenza di non recare danno al paziente anche dal punto di vista
psichico, e ancora quello dell'indesiderabilità del paziente di conoscere
la verità quando spiacevole. A
tali argomentazioni si oppongono altre valutazioni che prospettano,
al contrario, una violazione della libertà ed autonomia del paziente,
e la presunta volontà dello stesso di essere correttamente informato. Invero, il rapporto fiduciario che con
il medico si instaura, presuppone un rapporto di reciproca informazione
e lealtà, sulla base del quale si concreta l'affidamento del paziente
nel medico stesso. Interrompere tale tipo di rapporto, delicatissimo
e labile, consentendo una sorta di compressione di tali principi, in
nome di valutazioni del tutto personali e non verificabili, potrebbe
essere una scelta altrettanto ardua e non esente da pericoli, da relegare
forse ad un limitato numero di casi, non definibili a priori, nei quali
l'emersione di particolari debolezze psichiche unitamente a quadri clinici
disperati, possano suggerire comportamenti di segno relativamente opposto
rispetto al dovere ordinario d'informazione completa. Che il medico debba tenere sempre viva
la speranza del paziente, giacché è comunque di fondamentale importanza,
anche al cospetto di una prognosi infausta, che il suo quadro psicologico
sia capace di sostenere scelte e produrre reazioni importanti di fronte
alla malattia, è dato di fatto ineliminabile, anche nella prospettiva
che la prognosi infausta possa rivelarsi eccessivamente pessimistica.
In tali casi la comunicazione, per così dire filtrata e non del tutto
"fedele", potrebbe risultare accettabile se funzionale ad un possibile
risultato positivo e migliorativo, per quanto in via di presunzione,
del quadro complessivo del paziente. Non sussistendo al contrario tali
presupposti risulta più complesso rinvenire una causa giustificativa
capace di poter derogare validamente al dovere di una completa informazione.
La complessità del tema potrebbe ulteriormente aggravarsi in
ipotesi, come quella di cui si discute, nelle quali il destinatario
dell'informazione sia persona diversa da quella che di fatto è investita
in concreto dalla prognosi infausta: mi riferisco al caso -per ultimo
descritto- della donna in gravidanza, alla quale venga diagnostica,
ma non comunicata, la presenza di malformazioni del feto. In tal caso
il profilarsi dei doveri d'informazione in capo al medico potrebbe risentire
di alcune considerazioni aggiuntive, quanto alla determinazione del
suo contenuto. Il dato di fatto dal quale è impossibile prescindere
consiste, come è chiaro, nella circostanza che il destinatario della
diagnosi infausta è la madre, pur essendo pronosticate o già evidenti
delle malformazioni che interessano il feto. Che il destinatario dell'informazione
debba essere la madre non è in discussione, che l'induzione alla speranza
possa avere l'identica valenza funzionalizzata ad un potenziale
-per quanto remoto- miglioramento delle condizioni del malato -il feto- è considerazione da valutarsi,
invero, con molta attenzione. Il quesito che sembra sottendere tali
valutazioni è il seguente: può sostenersi che la comunicazione alla
madre della diagnosi infausta ed intempestiva, per decorrenza dei termini
previsti per l'interruzione di gravidanza, integri gli estremi di un
comportamento diligente del sanitario ? L'applicazione del succitato
principio di beneficialità avrebbe fondamento quanto alla sua funzione
di preservare in qualche modo l'integrità psicofisica della madre e/o
del feto ? Oppure dovrebbero comunque ritenersi prevalenti i doveri
d'informazione posti in capo al medico che ha eseguito l'esame e rilevato,
seppur intempestivamente, la malformazione esistente ? Le osservazioni di carattere deontologico
appena accennate, aprono il varco per l'accesso a quelle più propriamente
giuridiche. Che la diagnosi intempestiva integri di per sé gli estremi
della colpa professionale -accertata nell'esempio poc'anzi illustrato-
è profilo da valutarsi separatamente a quello altrettanto importante
dell'omessa comunicazione
tardiva. La scelta che si profila al medico è dunque se comunicare alla
madre l'intempestiva diagnosi infausta, ovvero se evitarle lo shock,
al fine di consentirle di portare innanzi una gravidanza senza che il
turbamento psicologico possa in qualche modo influire negativamente
sugli esiti della gravidanza stessa. La scelta è di non poca gravità, umana, professionale, morale. Altrettanto ardua è la valutazione che
di tale comportamento è opportuno operare al fine di verificare la condotta
del sanitario in punto di responsabilità. Possono venire in soccorso
le valutazioni ricavabili dalla pregressa storia clinica e psicologica
della madre, dalle sue concrete aspettative alle prevedibili complicazioni
che potevano essere tenute in debita considerazione dal medico e comunicatele
fin dall'inizio. Ove però risulti già obiettivamente noto
un quadro clinico di rilevante pericolo, essendo la madre affetta da
una patologia che comporti rischi per la gravidanza in corso, ne consegue
in capo al medico un dovere di diligente informazione preventiva, in
merito ai pericoli che tale quadro clinico poteva suggerire, commisurata
allo stato delle conoscenze mediche di tempo e di luogo. L'errore diagnostico, indipendentemente
dalla sua inescusabilità, aggrava il quadro da valutare, inserendo un
ulteriore motivo di debolezza da parte della destinataria dell'informazione,
unitamente al prodursi di una situazione di impossibilità di intervenire
sulla gravidanza in atto, per decorrenza dei termini utili per l'eventuale
interruzione della stessa. A tutto ciò si aggiunge la valutazione circa
la gravità della malformazione rilevata, in rapporto all'impatto che
sulla madre la notizia può avere. Il comportamento del medico, in punto
di violazione del suo dovere d'informazione, deve essere valutato tenendo
in considerazione tutti questi elementi concreti che hanno arricchito
di profili di intensa emotività e conflittualità l'intera vicenda. In che misura possa soccorrere la scelta
del medico il principio di beneficialità e di tutela dell'integrità
psicofisica della madre è fattore da valutarsi con estremo rigore, in
considerazione anche della responsabilità del medico che ha causato
l'aggravarsi del quadro con l'intempestiva diagnosi. Tale particolare
ritengo non possa essere sottovalutato. Il punto è se potevano ritenersi prevalenti
le esigenze di tutela del normale esito del parto, al cospetto della
successiva notizia, che pur si sarebbe appalesata al momento della nascita
della piccola malformata, provocando anche in quella sede delle ripercussioni
violentissime sulla psiche della madre che, oltre al dolore per la constatazione
delle condizioni fisiche della neonata, avrebbe dovuto fare i conti
con una sensazione di tradimento delle aspettative e del rapporto di
fiducia con il medico, non meno gravi. A
sommesso avviso dello scrivente, una soluzione a tali deleterie conseguenze
poteva esserci, ed era quella di informare la madre dell'intempestiva
diagnosi di lesioni malformanti che interessavano purtroppo la piccola,
impegnandosi semmai in quella sede a fornire l'informazione nel segno
della salvaguardia dell'equilibrio psicofisico della madre, potendosi
in tal modo valutare con benevolenza la mancata comunicazione della
gravità delle malformazioni stesse nella loro completezza, e mettendo
comunque la madre in condizione di assorbire, per quanto possibile,
il probabile contraccolpo psicologico, con tutti gli strumenti di assistenza
che la struttura ospedaliera poteva offrire su richiesta del medico
interessato. Appare diversamente non del tutto accettabile
che la scelta dell'entità e del tempo delle sofferenze, che immancabilmente
la madre avrebbe subito, sia del tutto ed incondizionatamente lasciata
alla decisione -del medico- di non informare la madre stessa dell'intempestiva
nefasta diagnosi, impedendo di fatto a quest'ultima di esercitare, per
quanto in condizioni assai limitate, la propria autonomia e libertà
di conoscenza, e interrompendo la fiduciarietà del rapporto, tradendo
in tal modo l'affidamento che la paziente aveva impegnato nel rapporto
con il suo medico.
In senso conforme sembra essersi pronunciata la giurisprudenza,
in una sentenza del Tribunale di Roma
[7]
, quando ha dovuto affrontare un caso simile a quello appena
descritto: in questo caso però sussiste una differenza di rilievo consistente
nella valutazione temporale dei comportamenti che si sono succeduti.
I genitori, invero, si sono rivolti ad un Centro di diagnostica prenatale,
dopo la decorrenza dei novanta giorni previsti dalla legge n. 194/1978,
vale a dire allorquando la madre, quand'anche avesse appreso, a seguito di esami non negligenti, le notevolissime
malformazioni del nascituro, non avrebbe, comunque, potuto legittimamente
abortire, ne' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 194 del 1978, ne' ai sensi dell'art.
6 della cit. legge, dato che le
pur gravissime malformazioni, riguardando il solo apparato scheletrico ed articolare, senza
intaccare la sfera della coscienza e
delle facolta' intellettive
del minore, rimasta del tutto integra, e senza comportare una prognosi infausta circa la durata
di sua vita, non sono tali
da determinare un grave pericolo per il benessere psicofisico della
madre. E' invece risarcibile il danno biologico cagionato ai genitori di una neonata cui non siano state diagnosticate, in sede
di negligenti esami ecografici prenatali, notevolissime malformazioni
scheletriche ed articolari.
A
ragione pertanto i giudici hanno escluso la sussistenza del nesso di
causalità tra il danno subito dal feto e la condotta dei sanitari, aprendo
però una breccia consistente quanto ad altra domanda dei genitori, ossia
quella relativa al risarcimento del danno, da loro patito, in ragione
della mancata informazione sull'esistenza delle malformazioni. In questo senso appare simile la decisione
in questione rispetto al caso analizzato in precedenza, nel quale in
realtà la diagnosi intempestiva è stata seguita dalla presa di coscienza
-altrettanto intempestiva- da parte del medico, delle malformazioni,
sulle quali lo stesso sanitario ha scelto di tacere, mentre nel caso
analizzato dal Tribunale di Roma non è in questione una scelta, in quanto
sembra che i sanitari non abbiano potuto effettuarla, data la negligente
condotta in sede di diagnosi. In altre parole non hanno comunicato ciò
che non avevano appreso per la negligente effettuazione dell'indagine
diagnostica.
Ad ogni buon conto il rilievo che assume maggior importanza,
e che accomuna, seppur parzialmente, i casi, è quello che attiene, da
un lato alla richiesta del danno sofferto per non aver potuto accedere
alle possibilità di interruzione della gravidanza, dall'altro quello
attinente alla richiesta di risarcimento del danno patito per aver subito,
al momento del parto, uno shock certamente superiore a quello che sarebbe
derivato dalla consapevolezza delle malformazioni, ove fossero state
comunicate tempestivamente. Le scelte del Tribunale di Roma sembrano
condivisibili anche sotto tale profilo, trovandovi conferma l'ipotesi
interpretativa dallo scrivente sommessamente avanzata in precedenza.
I giudici affermano infatti che:
E' invece risarcibile il danno biologico cagionato ai genitori di una neonata cui non siano state diagnosticate, in sede di negligenti esami ecografici prenatali, notevolissime
malformazioni scheletriche ed articolari. Il mezzo attraverso il quale la rilevanza
autonoma del dovere d'informare assume significato peculiare, sussiste
proprio nel riconoscimento che i giudici danno al trauma che i genitori
hanno subito per aver appreso, solo all'atto della nascita della piccola,
la notizia della triste realtà, subendo in tal modo un contraccolpo
psicologico certamente più grave di quanto non sarebbe accaduto qualora
l'informazione fosse stata tempestiva. Ma la pronuncia appare importante anche
perché fa trasparire un ulteriore profilo d'interesse, secondo quanto
affermato, in sede di commento alla pronuncia, da Dogliotti
[8]
, lasciando intendere che sarebbe stato risarcibile anche
il danno relativo alle spese mediche e alla lesione della salute psichica
dei genitori, ove gli esami fossero stati richiesti prima della decorrenza
dei termini per l'interruzione consentita della gravidanza, concretandosi
la possibilità di scelta -anche se solo eventuale- diretta all'interruzione
della gravidanza stessa. Tuttavia a tale rilievo sembra opporsi altra
argomentazione, tratta dal brano di sentenza più sopra riportato
[9]
, e riferita al diniego di risarcimento delle maggiori spese
sostenute dai genitori a causa della nascita di un figlio in seguito
all'infelice esito dell'intervento di interruzione di gravidanza. Nelle
pagine precedenti si è già illustrato il ragionamento della Suprema
Corte, secondo la quale, in aperto contrasto con i giudici di merito,
la corretta individuazione del bene tutelato dagli artt. 4 e 6 della
L. 194/1978 è la salute della madre, non le condizioni economiche dei
genitori. Pertanto il danno risarcibile sembra individuabile nella misura
in cui vi sia stata una lesione della salute della madre.
Quest'ulteriore osservazione consente di completare l'analisi
che ho tentato di illustrare, in ordine al caso inedito che ho descritto,
potendo affermare che se l'errore diagnostico si verifica in un periodo
che consenta ancora l'intervento per interruzione della gravidanza,
spetta alla madre, che ne faccia richiesta, un risarcimento del danno
sia sotto il profilo patrimoniale -spese mediche e similari- sia sotto
quello non patrimoniale, se provata, secondo quanto detto poc'anzi,
una lesione alla salute della richiedente, spettando altresì ad entrambi
i genitori un congruo risarcimento relativo al danno biologico da essi
subito per aver appreso -ignari delle malformazioni esistenti- la realtà
dolorosa della salute della figlia solo al momento della nascita, quando
la loro attesa era del tutto inconsapevole e ben lontana dal prefigurarsi
un accadimento sì penoso.
Infine, rimanendo sul terreno dell'individuazione dell'esatta
dimensione del dovere d'informazione, può essere utile sottolineare
un aspetto al quale si è fatto incidentalmente accenno in queste pagine,
in merito all'interrogativo che nasce dall'individuazione del persistere
del dovere d'informazione del medico anche in presenza di dimissioni
volontarie del paziente. Ebbene la soluzione accolta è nel senso della
permanenza di tale dovere, tanto più nel caso in cui il paziente abbia
deciso di dimettersi volontariamente, creando potenzialmente una situazione
di maggior rischio, a fronte della quale la diligenza del professionista
deve esprimere uno sforzo ulteriore, e del tutto coerente con le premesse
fin qui illustrate, affinché la scelta del paziente possa essere, per
quanto possibile, cosciente.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Si veda in proposito l'appendice sui profili assicurativi,
in specie con riferimento all'impatto delle direttive sulla tutela
del consumatore.
[2]
Richiamato anche da A. SPIRITO, Op.
cit., 28.
[3]
Tribunale Padova 9 agosto 1985: <<L'insuccesso dell'intervento per interruzione della gravidanza, accompagnato dalla negligenza
del medico nel prescrivere
i controlli o nell'informare dell'esito la paziente, che lascia cosi' proseguire
la gestazione, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dai maggiori disagi affrontati per effetto della nascita avvenuta in un momento di difficolta', nonche'
dagli ostacoli che i nuovi doveri verso il figlio abbiano portato
alla realizzazione anche
economica della coppia.>> Nodari e altro c. Universita' studi
Padova e altro, in Nuova giur.
civ. commen., 1986, I,115 (nota).
[4]
Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464: <<E'
responsabile la struttura sanitaria per violazione del dovere
di informativa del paziente circa le conseguenze
dell'intervento ed i suoi possibili esiti, stante che il dovere di
informativa rientra tra quelli
del medico (ed a maggior ragione nel caso di interruzione volontaria
della gravidanza ai sensi
dell'art. 14 l. 22 maggio 1978 n. 194, essendo l'esito negativo dell'intervento
un evento prevedibile, dimostrato dal fatto che per aversi la certezza
dell'esito favorevole e' necessario procedere all'esame istologico).
Tale dovere di informativa
non viene meno per effetto della dimissione volontaria da parte del
paziente.>> Usl n. 21 Padova c. Petix e altro, in Riv. it. medicina legale, 1995,
1282; in Rass. dir. civ., 1996, 342 nota
(CARUSI).
[5]
Tale traslocazione di tipo robertsoniano 13/14 bilanciata
familiare.
[6]
Più precisamente trattasi di: <<quadro malformativo
ad espressione eterogenea, noto in letteratura medica come sindrome
oro-acrale o di Hanart, caratterizzato da ipoplasia oro-madibolare
(micrognazia e microglossia, cioè riduzione dello sviluppo della mandibola
e della lingua), da ipoplasia-aplassia degli arti (agenesia, cioè
assenza, delle ultime tre vertebre sacrali e di entrambi gli avambracci;
arresto di sviluppo ad altezza del ginocchio dell’arto inferiore sinistro;
ipodattilia al piede destro), nonché da ulteriori malformazioni delle
vie respiratorie e dell’apparato urinario […]>>.
[7]
Tribunale Roma, 13 dicembre 1994,
Visona' e altro c. Soc. Artemisia e altro, in Dir. famiglia, 1995, 662 nota (CONTE);
in Dir. famiglia, 1995,
1474 nota (DOGLIOTTI).
[8]
Cfr. nota n. 119.
[9]
Il riferimento è alla sentenza Cass. civ. sez. III, 8
luglio 1994, n. 6464, Usl n. 21 Padova c. Petix e altro, in Riv. it. medicina legale, 1995,
1282; in Rass. dir. civ., 1996, 342 nota
(CARUSI), sub nota n. 116. |
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