|
Consulenza,
formazione e comunicazione innovative
in campo assicurativo Un programma FinancialEducation.it, "la formazione professionale che serve, quando serve, direttamente in ufficio" |
| |
|
|
Home > La
responsabilità civile del medico > Responsabilità
professionale medico dipendente
14. - La responsabilità professionale del medico dipendente del Servizio Sanitario NazionalePer affrontare la disamina del problema
di emergenza non certo antica, seguirò soprattutto, dato il pressoché
silente atteggiamento di dottrina e giurisprudenza, antecedente alla fondamentale
sentenza della Corte di Cassazione n. 2144 del 1988, il ragionamento della
Suprema Corte nella predetta sentenza, nonché i commenti dottrinali che
ne sono seguiti
[1]
. La scelta che l'interprete si trova a
dover operare è strettamente ricollegata all'analisi dell'art. 28 d.p.r.
761/79 nei suoi rapporti con la disciplina del codice civile in merito
alle professioni intellettuali. Infatti l'art. 28 d.p.r. 761/79, rinviando
al t.u. degli impiegati civili dello Stato, introdurrebbe una differente
disciplina per i medici dipendenti pubblici rispetto a quelli privati,
comportando l'obbligo del medico dipendente di rispondere personalmente
dei danni arrecati ad altri nell'esercizio delle proprie attribuzioni
solo se si tratti di danno ingiusto -violazione di un dritto soggettivo
commesso con dolo o colpa grave- mentre negli altri casi il terzo danneggiato
potrebbe soltanto agire contro la pubblica amministrazione che avrebbe
poi facoltà di rivalersi nei confronti del proprio medico dipendente. La disparità di trattamento che ne deriverebbe,
invero non del tutto comprensibile, potrebbe superarsi considerando l'art.
28 norma generale e valorizzando la specialità della disciplina dettata
dal codice civile in merito alle professioni intellettuali, che troverebbe
pertanto applicazione anche in riferimento ai medici dipendenti. Ebbene, nella sentenza in commento il
ricorrente ha invocato per l'appunto l'applicazione dello statuto per
gli impiegati civili dello stato. Ma la risposta della Suprema Corte è
stata netta: Il motivo e' destituito di fondamento.
E' amministrazione pubblica l'attivita'
concreta svolta dallo Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione
di interessi generali. Nell'ambito di tale attivita', indirizzata al conseguimento
di quei fini, lo Stato o altro ente pubblico esercita poteri pubblicistici,
che possono incidere, direttamente o indirettamente, su diritti soggettivi
di privati. Diversa e' la natura dell'attivita' svolta
dallo Stato o da altro ente pubblico nello svolgimento di un servizio
pubblico. I servizi pubblici, assunti ed organizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico, che li gestisce, sono predisposti a vantaggio e nell'interesse
dei privati, che, fattane richiesta, ne usufruiscono. Non esiste, in tal
caso, una posizione di potere dello Stato o dell'ente pubblico che gestisce
il servizio; a differenza dell'attivita' amministrativa svolta per la
realizzazione di interessi generali. Il privato, fattane richiesta, ha
un diritto soggettivo alla prestazione del servizio pubblico in suo favore;
e al diritto soggettivo del privato corrisponde, ed e' correlato, il dovere
di prestazione dello Stato o del diverso ente pubblico in favore del privato
richiedente. A seguito e per effetto della richiesta, si costituisce,
quindi, un rapporto giuridico, di natura pubblicistica, tra il privato
e lo Stato o il diverso ente pubblico, strutturato dal diritto soggettivo
del primo alla prestazione del servizio pubblico e dal dovere del secondo
di eseguire la prestazione.
Quanto poi alla configurazione, nell'alternativa
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, del rapporto, la
Suprema Corte esclude che si tratti di responsabilità extracontrattuale,
giacché sussiste, al contrario, un rapporto giuridico all'interno del
quale la prestazione viene prestata. Inoltre il riconoscimento che l'attività
prestata è certo di tipo professionale, e del tutto simile a quella posta
in essere dal libero professionista, porta ad affermare la necessità di
un'interpretazione analogica e dell'applicabilità quindi delle regole
che disciplinano la responsabilità professionale medica in esecuzione
di un contratto d'opera professionale. Poste queste premesse l'applicabilità
anche dell'art. 2236 cod. civ. sembrerebbe essere conseguenza immediata.
Sgombrato il campo dai dubbi che assillavano la configurabilità
del tipo di prestazione dei medici dipendenti, la Corte di Cassazione
passa ad analizzare i rapporti tra la responsabilità dell'ente e quella
del medico, fondando la propria ricostruzione sulla lettura dell'art.
28 Cost., conseguendone l'affermazione della responsabilità del medico
oltre a quella dell'ente, e valutando la medesima tipologia di attività
anche in capo al medico dipendente, ne deduce l'applicabilità delle norme
sancite nel codice civile.
Altre pronunce successive
[2]
, basandosi sulla presente, hanno confermato l'impostazione
che si è cercato d'illustrare, spingendosi anche alla disamina dei casi
simili
[3]
. Ma per un'analisi più approfondita del
tema si rimanda a quanto osservato più oltre in tema di responsabilità
civile degli enti ospedalieri, al capitolo quinto.
Concludendo, e riprendendo il filo del discorso relativo alla configurabilità
del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, potrebbe
dirsi che l'ente ospedaliero risponde nei confronti del paziente danneggiato
secondo i canoni della responsabilità contrattuale, dato il rapporto giuridico
esistente, mentre il sanitario che in particolare ha prestato la propria
opera nella fattispecie, risponderà secondo lo schema della responsabilità
extracontrattuale per il danno cagionato, non sussistendo, in capo allo
stesso, responsabilità fondata su un pregresso rapporto giuridico diretto
con il paziente danneggiato. E ancora, in adesione alla teoria del cumulo
di responsabilità può dirsi che il paziente potrà scegliere se agire nel
confronti dell'ente ospedaliero anche per illecito extracontrattuale,
essendo stato comunque colpito un bene tutelato erga omnes anche a prescindere
da un rapporto giuridicamente rilevante con l'ente ospedaliero medesimo. La scelta, ben inteso, avverrà sulla
scorta di una valutazione del danneggiato che terrà conto delle differenze
di disciplina, dell'eventuale decorso del termine prescrizionale più breve,
anche se l'auspicato avvicinamento dei criteri di disciplina delle due
forme di responsabilità potrà forse in futuro allineare ancor di più le
stesse, anche per il tramite di appositi interventi legislativi.
In conclusione è opportuno accennare all'azione di rivalsa dell'ente
ospedaliero nei confronti del medico dipendente, una volta accertata la
responsabilità di quest'ultimo e osservare che la giurisdizione spetta
alla Corte dei Conti
[4]
. Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Si tratta della Cass. civ.,
sez. III, 1 marzo 1988 n. 2144, Balestra c. Scanga e altro, in Resp. civ. e prev. 1988, 992 (nota),
in Giur. it., 1989, I,1,300,
in Dir. e prat. assicur.,
1989, 298 (nota), nonché soprattutto in Foro it., 1988, 2296 con nota di
A. PRINCIGALLI.
[2]
Cfr. Cass. civ. sez. III,
27 maggio 1993, n. 5939: <<La
responsabilita' dell'Ente
ospedaliero, gestore
di un servizio pubblico sanitario, e del
medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione
della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o
privato), tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura
contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilita' diretta dell'ente e quella del medico,
inserito organicamente
nella organizzazione
del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilita' in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che
possa trovare applicazione
nei confronti del medico la normativa prevista dagli art. 22 e 23 del d.p.r. 10 gennaio 1957
n. 3 con riguardo alla responsabilita'
degli impiegati civili
dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei
diritti dei cittadini.>> Panfili c. Boghi, in Giust. civ. Mass., 1993, 933 (s.m.);Cass.
civ. sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503, Guglielmini c. Usl, in
Rass. dir. civ., 1995,
908 nota (VENNERI).
[3]
Cfr., per il caso della
clinica privata, Tribunale Napoli, 15 febbraio 1995: <<Il ricovero
di un paziente in una casa di cura
privata e' caratterizzato dalla nascita di un contratto a
prestazioni corrispettive avente ad
oggetto, da parte
dell'ente, l'obbligo di porre in essere un'attivita' sanitaria polivalente
non dissimile, nella sostanza, da quella apprestata da un ospedale,
costituendo la prestazione
del medico operante il
profilo essenziale e maggiormente qualificante della suddetta attivita' e a nulla rilevando che il medico operi
in quel centro una o infinite volte. Ne consegue che, in caso di
erronea esecuzione dell'operazione chirurgica, la casa di cura privata risponde ex art. 2049 c.c. solidalmente con
il medico dei danni prodotti, essendo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza
dell'ente privato sull'attivita' del medico, in virtu' di un rapporto non occasionale ma non necessariamente di lavoro subordinato,
che puo' essere anche temporaneo e non continuativo.>>
Cosentino c. Magli e altro, in Foro
napoletano, 1996, 76; in Gius.
1996, 87 (s.m.). E ancora si veda Tribunale Roma 28 giugno
1982: <<L'attivita' che
un chirurgo, libero
professionista, svolge
presso una casa di cura privata, quanto meno in virtu' di un non occasionale rapporto d'esecuzione
d'opere, comporta, per
sua natura, un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente ed il chirurgo preposto; ne consegue che, in caso di danni derivanti da un intervento chirurgico erroneamente
eseguito per imperizia dell'operatore,
oltre alla responsabilita'
di costui verso il paziente per il fatto illecito (ex art. 2043 c.c.) sussiste, con vincolo solidale,
la responsabilita' contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) ed extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.) della predetta casa
di cura>>. G Z c. A F e altro, in Temi romana, 1982, 601 (nota).
[4]
Cfr. Cass. civ., sez. un.,
15 luglio 1988 n. 4634: <<Spetta alla giurisdizione della corte dei conti l'azione di
rivalsa promossa da ente ospedaliero (poi trasformato in U.S.L.) nei confronti del dipendente a seguito
d'intervenuta condanna al
risarcimento dei danni arrecati a terzi (nella specie lesioni personali provocate da un medico nel corso di un intervento chirurgico), atteso
che l'art. 103 cost. attribuisce al giudice contabile tutte le ipotesi
di responsabilita' per danni arrecati agli enti pubblici da persone aventi con questi vincoli d'impiego o comunque di servizio, come conseguenza della violazione di tali rapporti, tra i quali rientrano, in carenza di esplicite deroghe
legislative, i rapporti tra U.S.L. e propri dipendenti>>. Lucherini
c. Comune Roma in Riv. corte
conti 1988, fasc. 4, 236.
|
|
Tutti i diritti riservati. Info
legali - condizioni per l'utilizzo dei servizi e tutela
della privacy.
|