|
Consulenza,
formazione e comunicazione innovative
in campo assicurativo Un programma FinancialEducation.it, "la formazione professionale che serve, quando serve, direttamente in ufficio" |
| |
|
|
Home > La
responsabilità civile del medico > Omeopatia e e responsabilità
professionale
18. - Omeopatia e responsabilità professionale: un'ipotesi di studioSolo qualche breve osservazione su di un'
ipotesi d'indagine che non mi risulta essere stata molto seguita, pur senza voler affrettare giudizi delicati. Il problema di fondo dell'omeopatia sembra
essere quello legato alla mancanza di risultati scientificamente apprezzabili
delle terapie che i medici omeopatici possono predisporre. L'art. 28 cod. dentol.
[1]
affronta, anche se non esplicitamente, quelle che la FNOMCeO
definisce, nel suo commentario al codice deontologico del 1995, <<medicine
o pratiche alternative. Rientrano in questo campo tutte quelle pratiche
che pretendono di curare utilizzando metodologie diverse da quelle ufficiali
verificate dalla sperimentazione della scienza medica
[2]
>>. L'art. 82 cod. deontol.
[3]
, sotto la rubrica "Pratiche alternative", affronta l'argomento
consentendo l'accesso dei medici a tali pratiche sotto la loro responsabilità.
Ritengo che il tema sia di non scarsa importanza se si vuol affrontare
alla luce del rilievo che il consenso informato assume nell'odierno panorama
della professione. Se infatti l'informazione deve essere completa
ed esauriente, nei limiti e nelle forme che si sono descritte nella sede
opportuna, al medico che pratichi l'omeopatia, si pongono dei doveri di
indiscutibile rilievo deontologico. Dato che l'accesso alle pratiche alternative
è rimesso alla sua cosciente valutazione, nel segno della responsabilità
professionale sin qui illustrata, è conseguenza immediata che la sua opera
dovrà essere valutata, in punto di diligenza, secondo le regole generali
descritte in precedenza. Quindi la serietà del medico omeopata dovrà
attivare in lui un'attenzione particolare, quando si troverà a consigliare
al suo paziente un trattamento omeopatico, in quanto la sua informazione
e l'esatta comprensione da parte del paziente stesso, dovranno essere
tali da descrivere anche il riconoscimento scientificamente apprezzabile
che tale pratica alternativa abbia -o non abbia- ricevuto dalla comunità
scientifica, e ciò a prescindere dalle convinzioni personali -non pertanto
ufficialmente enunciate- del professionista che a tale pratica aderisca.
L'omissione, che una indiligente informazione
potrebbe concretare, costituirebbe già di per sé un rilievo in punto di
responsabilità professionale. Quid iuris a fronte del mancato miglioramento
della patologia in atto, che normalmente il paziente avrebbe potuto conseguire
se invece della pratica omeopatica gli fosse stata prescritta una terapia
tradizionale ? Potrebbe il professionista invocare l'applicazione
dell'art. 2236 cod. civ. anche nel caso in cui abbia adottato una pratica
alternativa ? Quanto al primo dei due quesiti ritengo
che sussisterebbe sia una violazione dei principi deontologici, che una
conseguente responsabilità professionale, in primis per imprudenza. Imprudente
infatti sarebbe la condotta del sanitario che, a fronte di una patologia
che la scienza medica
ritiene trattabile agevolmente con terapie tradizionali,
avesse ciò non di meno consigliato un trattamento alternativo -omeopatico nel caso di specie- ottenendo
o un aggravamento della patologia in atto, ovvero un decorso complicato
e ben più lungo della stessa
[4]
. Quanto al secondo quesito, ritengo che la
risposta data al primo sia illuminante anche in tale frangente. La rigorosa
e condivisibile interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2236 cod.
civ., che ne nega l'applicazione nei casi di imprudenza ed incuria, troverebbe
certo terreno fertile per una sua conferma anche in questo caso. Pertanto
la responsabilità dovrebbe essere valutata, anche ricorrendo condizioni
di speciale difficoltà, secondo i consueti canoni della culpa levis. Queste brevi note, estendibili anche alle
altre pratiche alternative, non vogliono certo essere un monito nei confronti
di chi le adotti, bensì un modesto contributo, in sede di ipotesi interpretativa,
su argomenti comunque molto delicati, di emersione relativamente nuova,
nonché, sotto certi profili, di scottante attualità.
Avv. Nicola Todeschini
[1]
Art. 28 cod. deontol.: <<Al medico è riconosciuta
piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella programmazione
dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di
ricovero, fermi restando i principi della responsabilità professionale. Ogni
prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e
all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il medico
è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza. Il ricorso
a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione clinica
e soggetto alla relativa disciplina. Sono
vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente
infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze. Il ricorso
a trattamenti con effetto "placebo" è consentito solo se ispirato a
criteri dì beneficialità per il paziente.>>
[2]
Commentario al cod. deontol. a cura della FNOMCeO, sub art. 82 cod. deontol.
[3]
Art. 82 cod. deontol.: <<La potestà di scelta di terapie
e di metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze
scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale. É vietato
al medico di collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi
modo chi, non medico, eserciti abusivamente anche nel settore delle
cosiddette "pratiche alternative". Il medico,
venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento
o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente
comma, è obbligato a denunciarli all'Ordine professionale.
[4]
Sul caso teorico che affronto non ho rinvenuto precedenti
interessanti. Addirittura il termine <<omeopatia>>, né la
sua radice, sia nell'archivio su supporto ottico della Giuffrè relativo
alle massime giurisprudenziale, che su quello della Utet relativo alle
sentenze della Cassazione per esteso, non fornisce risultati alla ricerca.
|
|
Tutti i diritti riservati. Info
legali - condizioni per l'utilizzo dei servizi e tutela
della privacy.
|