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responsabilità civile del medico > Responsabilità
ente Ospedaliero
17. - La responsabilità dell'ente ospedaliero per colpa dei sanitari. Verso l'individuazione della prestazione di <<assistenza sanitaria>>Ritengo vi siano due profili distinti,
seppur intimamente connessi, da esaminare per addivenire ad un possibile
inquadramento della prestazione posta in essere dall'ente ospedaliero. Sotto il primo profilo sorge l'esigenza
di descrivere i contorni della prestazione erogata dall'ente ospedaliero
pubblico ai pazienti che vi si rivolgano. Con riguardo al secondo, è d'uopo inquadrare
il rapporto tra medico dipendente e struttura ospedaliera, al fine di
stabilire secondo quali meccanismi, in punto di responsabilità, sia
possibile ricondurre sul secondo le condotte dannose del primo. Veniamo ad analizzare il primo dei due
profili ai quali si è fatto poc'anzi accenno. Una prima ipotesi sistematica, va nel
senso di individuare un contratto d'opera professionale, disciplinato
analogicamente alle regole stabilite per il professionista che eserciti
autonomamente e alle conseguenti regole in materia di responsabilità
contrattuale già descritte. Infatti si è in precedenza rilevato come
la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia in più occasioni sostenuto
che la similarità della prestazione che l'ente ospedaliero si impegna
a porre in essere, quando il paziente si reca presso la struttura, con
quella del prestatore d'opera, sia tale da giustificare l'attrazione
del rapporto, quanto alla sua disciplina, nell'orbita del contratto
d'opera professionale
[1]
. Conseguentemente si sostiene anche l'applicazione
dell'art. 2236 cod. civ., nell'interpretazione giurisprudenziale che
lo caratterizza. Appare tuttavia doveroso segnalare che sussistono sul
punto voci di dissenso
[2]
che segnalano l'esistenza di una forzatura nell'applicare
analogicamente, anche alla responsabilità dell'ente ospedaliero, una
regola giurisprudenziale elaborata <<su misura>> per il
prestatore d'opera. A tale
critica sembra tuttavia lecito rispondere che l'applicazione della regola
dell'art. 2236 cod. civ., data la sua genesi e il suo significato e
stante l'asserita applicabilità analogica delle norme sulla responsabilità
del professionista, appare accettabile, anche in termini di unità e
coerenza sistematiche. Non si vede come possa giustificarsi, se si accetta
ben inteso l'applicazione analogica suddetta, una disparità di trattamento
condizionata dalla circostanza che la prestazione sia posta in essere
dal medico dipendente piuttosto che dal professionista autonomo. Lo sforzo argomentativo è probabilmente
indirizzato più correttamente se concentrato semmai nell'individuazione
della prestazione atipica e complessa che l'ente ospedaliero, per il
tramite dei suoi dipendenti e della sua complessa struttura, offre a
coloro che la richiedono, come si dirà tra breve. Infatti, la tesi più sopra rappresentata,
non è, come anticipato in apertura, l'unica strada per descrivere correttamente
il quadro: alcuni autori
[3]
sostengono, con l'avallo di certa giurisprudenza
[4]
, che al contrario sarebbe preferibile configurare autonomamente
la responsabilità delle strutture sanitarie, come fattispecie complessa
comprensiva certo anche della prestazione intellettuale dei sanitari
che vi prestano la loro opera, ma caratterizzata altresì da altre competenze,
così come dalla circostanza di essere espressione di un particolare
apparato organizzativo, e che potrebbe definirsi <<prestazione
di assistenza sanitaria>>, ovvero <<contratto di spedalità>>
[5]
. La peculiarità di tale forma di contratto
atipico consisterebbe altresì nella presenza di una serie di obblighi
integrativi individuabili ex lege ovvero ex contractu. In questo senso la giurisprudenza
[6]
ha riconosciuto la responsabilità della struttura ora per
mancanza di sicurezza delle attrezzature
[7]
, ora per mancata protezione della salute dei ricoverati
[8]
, quindi per difetto di protezione della salute dei terzi
[9]
, per omessa custodia degli assisti-
ti
[10]
, in ipotesi di danni anonimi
[11]
, infine per omessa adeguata informazione
[12]
. Questa seconda ipotesi sembra più aderente
alla realtà, osservando la quale emergono alcuni dati di fatto dai quali
non sembra corretto prescindere. L'ente ospedaliero si presenta come
una struttura complessa, caratterizzata certo dalla presenza al suo
interno di medici dipendenti e di altri operatori in senso lato sanitari,
ma anche dalla consistenza di una struttura organizzativa e amministrativa
particolare, nonché dalla predisposizione di un apparato strumentale
di rilievo. Non può mancare un ulteriore considerazione, ovverosia quella
stimolata dalla c.d. spersonalizzazione della prestazione sanitaria
all'interno della struttura. Invero il paziente non si rivolge direttamente
all'uno o all'altro specialista, ma si rivolge alla struttura, che di
volta in volta, in ossequio alle sue esigenze organizzative, indirizza
il paziente verso lo specialista che in concreto è possibile individuare.
Ciò non di meno la prestazione, che lo
specialista in concreto attivato presta, è sempre e comunque una prestazione
d'opera assimilabile a quella del medico autonomo, e sembra corretto
mantenerne perciò stesso fermi i principi di valutazione in punto di
diligenza. Pertanto individuare la prestazione dell'ente
come prestazione complessa, che nei rapporti che ci interessano assume
la forma di un contratto atipico come è stato ricordato in precedenza,
pare essere l'ipotesi interpretativa sulla scorta della quale esaminare
la materia. Quanto alla configurazione dei rapporti
tra Unità sanitaria locale (ormai A.s.l.) e medici dipendenti, in punto
di riferibilità alla prima dei comportamenti dannosi posti in essere
dai secondi, è il caso di rilevare
[13]
la possibilità di configurare in modo triplice il rapporto
che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero. Le ipotesi interpretative vanno dall'inquadramento,
in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 cod.
civ., nella disciplina della responsabilità per fatto degli ausiliari,
a quello, in materia di responsabilità aquiliana, nella disciplina della
responsabilità dei padroni e dei committenti, ai sensi dell'art. 2049
cod. civ., per arrivare all'affermazione della responsabilità diretta
nel segno della c.d. immedesimazione organica
[14]
dell'ente, gestore di un servizio pubblico sanitario, con
i suoi dipendenti. Quest'ultima posizione trova maggiori consensi in
giurisprudenza, conoscendo articolate applicazioni ad opera della Suprema
Corte di Cassazione
[15]
. Su tali basi si afferma pertanto la concorrenza
della responsabilità dell'ente con quella dei medici suoi dipendenti,
nelle forme che si sono illustrate brevemente in precedenza.
La prospettiva muta solo parzialmente se si passi ad analizzare
il tema nei confronti della struttura privata. Infatti in tale evenienza
la responsabilità del sanitario non è mai diretta
[16]
, come accade se si accoglie il principio della c.d. immedesimazione
organica propugnato da certa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
ma da valutarsi come di consueto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.,
sotto il profilo della responsabilità contrattuale, nonché, ai sensi
dell'art. 2049 cod. civ., sotto
quello della responsabilità extracontrattuale.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1979 n. 1716: <<L'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera
professionale tra il
paziente e l'ente ospedaliero,
il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere
l'attività diagnostica e la
conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente
preso in cura. Poiché
a questo rapporto contrattuale non
partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgimento
dell'attività' diagnostica e
della conseguente attività terapeutica, quale organo dell'Ente ospedaliero, la responsabilità' del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico
è soltanto extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al
risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico
si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal comma 1 dell'art.
2947 c.c.>> Cirielli c. Bisaro e altro, in Giust. civ. Mass., 1979, fasc. 3;
in Giust. civ., 1979, 1440,
I; in Resp. civ. e prev.,
1980, 90; in Riv. it. medicina
legale, 1981, 880. Nello
stesso senso cfr. Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1978 n. 6141:
<<La responsabilita' di
un Ente ospedaliero
per i danni causati a un paziente dalle prestazioni mediche dei sanitari dipendenti e' di natura contrattuale,
poiche' l'Ente,
obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente
uncontratto d'opera intellettuale. Pertanto, nel settore chirurgico,
quando l'intervento operatorio
non sia di difficile esecuzione ed il risultato
conseguitone sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, il cliente adempie l'onere a suo carico provando
che l'intervento operatorio
era di facile esecuzione e che ne e'
conseguito un risultato peggiorativo,
dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione
della prestazione professionale
del chirurgo; spetta, poi, all'Ente ospedaliero fornire la
prova contraria, cioe' che la
prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e l'esito
peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto
ed imprevedibile oppure dall'esistenza di una particolare condizione
fisica del cliente non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza
professionale>>. Rainone c. Ospedale San Gennaro, in Arch. civ., 1979, 335.
[2]
R. DE MATTEIS, op.
cit., 295.
[3]
Ibidem, 294
e segg.
[4]
E' il caso della già citata sen. Cass. civ., III sez.,
22 novembre 1993, n. 11503,
in Giur. it., 1, I, 321.
[5]
M. BILANCETTI, op.
cit., 312 e segg.
[6]
La casistica che segue è tratta dal testo citato nella
nota 164.
[7]
App. Napoli del 14/09/1979, La Rocca, Siemens-Gorla-Siama
S.p.A. c. Università degli studi di Napoli.
[8]
Trib. Casale di Monferrato, 06/07/1966, in Resp. civ. e prev., 1968, 622. Secondo
i giudici del predetto tribunale, la casa di cura privata contrae
con il paziente un contratto d'opera intellettuale, assumendo non
solo l'obbligazione principale di curarlo con la diligenza necessaria,
ma anche una serie di <<obbligazioni accessorie e complementari
che si accompagnano e confluiscono nell'obbligazione principale, e
che sinteticamente si esprimono nel concetto di obbligo di adottare
tutte le cautele necessarie e sufficienti a tutelate l'incolumità
del malato>>.
[9]
Si vedano sul punto le considerazioni già svolte nel paragrafo
relativo ai rapporti tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
ed ai tentativi di superamento, nonché in particolare nelle note.
Il riferimento, brevemente richiamato è alla configurazione del c.d.
<<contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi>>.
Si legga anche A. PINORI, Contratto
con effetti protettivi a favore del terzo e diritto di nascere sano,
in Giur. it., 1995,
1, I, 321. Nota a margine della sen. Cass. civ., III sez., 22 novembre
1993, n. 11503. Per le connessioni
con il tema dei rapporti tra azione contrattuale ed extracontrattuale,
si legga il paragrafo "Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
distinzioni e tentativi di superamento".
[10]
Tra le altre si veda Cass. civ., sez. III, 4 agosto 1987
n. 6707: <<La tutela
della salute, che rientra tra i compiti istituzionali primari
degli enti ospedalieri, in relazione
alle persone di minorata o nulla autotutela (nella specie, neonato), non si esaurisce nella mera prestazione
delle cure medico-chirurgiche generali o specialistiche, ma comprende anche la protezione delle stesse persone;
pertanto, quando la mancata predisposizione di una organizzazione
volta a sopperire a tale compito
abbia favorito il prodursi di un
danno (nella specie,
il rapimento del neonato dal nido ad opera di ignoti), va affermata la responsabilita' dell'ente ospedaliero
per la violazione dei suoi obblighi istituzionali.>> USL n.
1 Ventimigliese c. Aste e altro, in Foro it., 1988, I, 1629 (nota).
[11]
Ovverosia quando, come accade, dagli atti non risulti
possibile individuare il medico che nella fattispecie sia intervenuto,
trattandosi di prestazione ricevuta in una struttura ospedaliera.
Trattasi di Corte appello Milano 12 dicembre 1980, Biraghi c. Istituto
ortopedico Pini, in Arch. civ.,
1981, 47. Nella sentenza in oggetto i giudici hanno affermato
la responsabilità dell'Istituto ortopedico dove è stato operato il
paziente che ha riportato un danno encefalico di gravissime proporzioni
a causa di complicazioni insorte in sede anestesiologica.
[12]
Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464: <<E'
responsabile la struttura sanitaria per violazione del dovere
di informativa del paziente
circa le conseguenze dell'intervento ed i suoi possibili esiti, stante
che il dovere di informativa rientra tra quelli del medico (ed a maggior ragione nel caso di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell'art. 14
l. 22 maggio 1978 n. 194, essendo l'esito negativo dell'intervento
un evento prevedibile, dimostrato dal fatto che per aversi la certezza dell'esito favorevole e' necessario procedere
all'esame istologico). Tale
dovere di informativa non viene meno per effetto della dimissione
volontaria da parte del paziente.>> Usl n. 21 Padova c. Petix e altro, in Riv. it. medicina legale, 1995,
1282; in Rass. dir. civ.,
1996, 342 nota (CARUSI).
[13]
M. BILANCETTI, op.
cit., 269.
[14]
Su tutte si legga la fondamentale Cass. civ., sez. III,
1 marzo 1988 n. 2144: <<[…]La responsabilita' dell'ente pubblico
gestore del servizio sanitario e' diretta, essendo riferibile all'ente,
per il principio della immedesimazione organica, l'operato del medico
suo dipendente, inserito nell'organizzazione del servizio, che con
il suo operato, nell'esecuzione non diligente della prestazione sanitaria,
ha causato danno al privato che ha richiesto ed usufruito del servizio
pubblico. E, per l'art. 28 cost., accanto alla responsabilita' dell'ente
esiste la responsabilita' del medico dipendente. Responsabilita' che hanno entrambe
radice nell'esecuzione non diligente della prestazione sanitaria da
parte del medico dipendente, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria.
Pertanto, stante questa comune radice, la responsabilita' del medico
dipendente e', come quella dell'ente pubblico, di tipo professionale;
e vanno applicate a quella dell'ente pubblico, di tipo professionale;
e vanno applicate anche ad essa, analogicamente, le norme che regolano
la responsabilita' in tema di prestazione professionale medica in
esecuzione di un contratto d'opera professionale. Ne discende che
la responsabilita' del medico dipendente verso il privato danneggiato
non ricade nella normativa di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3; la quale normativa riguarda, in applicazione dell'art.
28 cost., le ipotesi di danni arrecati a
terzi (privati) dagli impiegati civili dello Stato per i comportamenti
- attivi od omissivi - da essi tenuti nell'ambito dell'esercizio dei
poteri pubblicistici che strutturano l'amministrazione pubblica quale
attivita' concreta svolta dallo Stato o da altro ente pubblico per
la realizzazione di interessi generali. […].>> Balestra c. Scanga,
in Giust. civ. Mass., 1988, fasc.3;
in Foro it., 1988, I, 2296
(nota); in Nuova giur. civ.
commen., 1988, I, 604 (nota). In
generale si veda: Cass. civ. sez. lav., 6 maggio 1991 n. 4951, Sciascia e altro c. Ministero giustizia
e altro, in Giust. civ. Mass.,
1991, fasc. 5.
[15]
Sul punto si possono leggere le note relative al paragrafo
sulla responsabilità del medico dipendente
del servizio sanitario nazionale.
[16]
In tema si veda M.BILANCETTI, op.,
cit., 307 e segg.
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