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Home > La
responsabilità civile del medico > Diligenza
Segue: Diligenza e non adeguatezza degli strumenti materialiLo sforzo tecnico caratterizzante la perizia,
non può non interessare, oltre ai profili soggettivi poc'anzi descritti,
anche gli strumenti materiali
[1]
impiegati per adempiere alla prestazione. La perizia necessaria alla prestazione risulterebbe,
per così dire, mutilata ove si volessero disgiungere i due aspetti, quello
soggettivo e quello materiale, prevedendo regole diverse nell'uno e nell'altro
caso. Invero, la scelta del mezzo attraverso il quale la prestazione trova
la sua esecuzione, nonché preparazione, incide grandemente sulla prestazione
stessa, potendone pregiudicare anche del tutto l'esito, ove non adeguata
al tipo di prestazione sulla scorta dello standard qualitativo richiesto.
Non potrebbe pertanto il professionista
limitare la propria responsabilità alla diligenza richiestagli, dal punto
di vista professionale delle conoscenze tecniche adeguate -profilo soggettivo-,
qualora si avvalesse di strumenti
[2]
inadeguati, in quanto risulterebbe spezzata la continuità
e coerenza, nel corso della preparazione ed esecuzione della prestazione,
della diligenza richiestagli. Potrebbe argomentarsi altrimenti, in un
ottica generale, solo ove si verificasse il caso in cui il "creditore
della prestazione" fosse a conoscenza dell'inadeguatezza degli strumenti
prescelti, analogamente a quanto disposto per il caso della cosa gravata
da oneri, diritto di godimento o vizi, nel contratto di compravendita,
ai sensi degli artt. 1489, 1491 cod. civ. Tuttavia, sembra a chi scrive che, nel caso
della particolare prestazione oggetto della presente disamina, un'argomentazione
analogica di tale larghezza potrebbe considerarsi in contrasto con la
delicatezza dei diritti in gioco, potendo comunque ritenersi che, nell'esatto
-rectius diligente- adempimento della prestazione professionale da parte
del medico, non possa trovare spazio un margine di rinuncia consapevole
ai canoni della diligenza professionale che comportino un rischio per
la salute del paziente, anche a fronte della consapevolezza -tutta da
provare- di quest'ultimo. Pertanto, potrebbe sostenersi che il medico,
essendo tenuto ad esprimere una diligenza che coinvolga, come detto, anche
la fase strumentale dei mezzi apprestati, sia tenuto a servirsi di strumenti
che garantiscano uno standard qualitativo e tecnico adeguato al tipo di
prestazione richiesta e al livello tecnico medio, configurandosi come
una violazione della diligenza professionale anche il solo utilizzo di
strumenti non corrispondenti ad un criterio di adeguatezza tecnicamente
apprezzabile, a prescindere dall'eventuale conoscenza che, di tale inadeguatezza,
abbia il paziente: si sarebbe così di fronte anche ad una violazione dei
principi deontologici. Infatti l'art. 12 del cod. deontol.,
nel capo relativo agli accertamenti diagnostici e terapeutici, ricorda
che il medico è tenuto ad una <<adeguata conoscenza della natura
e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza>>
. Certo che bisognerebbe anche riflettere
sulle condizione di gestione e di dotazione strumentale di molti Ospedali
italiani, ma questo è argomento che esula dalla presente trattazione.
E ancora, osta ad una possibile liberatoria
di responsabilità, caratterizzata dalla conoscenza che il paziente possa
avere circa l'inadeguatezza della strumentazione utilizzata, la circostanza
che quasi sempre la prestazione è svolta nei confronti di chi non è in
possesso dei mezzi culturali per apprezzarne appieno la qualità da un
punto di vista tecnico. Piuttosto, potrebbe verificarsi il caso
che il medico, essendo a conoscenza, o dovendo esserlo, dell'inadeguatezza
degli strumenti in suo possesso, possa comunque liberarsi da responsabilità
qualora dimostri di aver coscienziosamente informato il paziente della
circostanza, invitandolo a recarsi presso strutture meglio attrezzate
-ovvero organizzandone il trasporto- e rifiutandosi pertanto di eseguire
la prestazione sulla base dei mezzi in suo possesso, o comunque eseguendola,
laddove possibile, in modo parziale -svolgendo ad esempio solo alcune
indagini diagnostiche per le quali si trovi attrezzato- e indirizzando
poi il paziente verso presidi ospedalieri o cliniche attrezzate ove proseguire
la terapia o le indagini diagnostiche necessarie. Se, effettivamente, accade molto spesso
che la prestazione medica sia svolta all'interno di strutture organizzate,
che mettono a disposizione del medico certa strumentazione, senza consentirgli
di operare scelte qualitative per mancanza di alternative interne alla
struttura, non è possibile adagiarsi su tale dato di fatto evitando comunque
di confrontarsi con la realtà dei bisogni tecnici che la patologia del
paziente richiede. Venendo ad un esempio pratico, se un particolare strumento
diagnostico di non recentissima costruzione consente, nella maggioranza
delle ipotesi, di effettuare esami accurati ed obiettivi, ma non è in
grado di fornire allo specialista risposte adeguate al trattamento di
casi che nascondono potenziali insidie nella valutazione specialistica,
il prudente atteggiamento del medico non può non estendersi, come già
anticipato nell'analisi di un caso inedito, a scelte che comportino l'invio
del paziente presso strutture che posseggano strumenti di diagnosi avanzati
e che possano fornire un supporto alla diagnosi ben più attendibile. Concludendo, e considerando la dotazione
della maggior parte degli ospedali, non si può certo far carico al medico
dell'inadeguatezza della strumentazione rispetto ai migliori standard
tecnologici disponibili, ma nemmeno si può pensare di considerare esente
da responsabilità il sanitario che, ben potendo avvedersi di tale inadeguatezza
nel caso specifico, ometta di indirizzare il paziente bisognoso di un'indagine
più approfondita presso strutture che siano all'altezza di fornirla. E ancora, considerando l'ulteriore evenienza
[3]
rappresentata dall'impossibilità di trasportare il paziente,
ovvero dall'urgenza del trattamento, onde evitare il prodursi di un probabile
grave danno, potrebbe soccorrere al medico, dal punto di vista dell'inquadramento
giuridico, la prova dell'impossibilità di cui all'art. 1218 cod. civ.
al fine di andare esente da responsabilità.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
C. MASSIMO BIANCA, op.
cit., art. 1218-1219, Bologna-Roma,
1993, 40 e segg.
[2]
Cfr. Cass. civ. sez. III, 3 marzo 1995, n. 2466: <<il
comportamento dello specialista
ortopedico che adotti pratiche terapeutiche diverse da quelle
raccomandate dalla letteratura medica
non e' conforme al canone della perizia del medico professionista
e determina responsabilità per inadempimento indipendentemente dalla
circostanza che il sanitario non disponesse,
presso la sua struttura ospedaliera,
dei mezzi necessari per far ricorso alla migliore tecnica.>> Mascali
c. Cristaudo e altro, in Giur.
it., 1996, I, 1, 91 nota (CARUSI).
[3]
Cfr. D. CARUSI, op.
cit., in Giur. it., 1996 I, 1, 91, nota a
Cass. Civ. 3 marzo 1995 n. 2466.
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