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Home > La
responsabilità civile del medico > Diligenza professionale
6. - Segue: Diligenza professionale, imperizia e imprudenzaAlle considerazioni del paragrafo precedente,
riguardanti la ricostruzione della diligenza in generale come criterio di responsabilità, seguono le ulteriori
osservazioni sul concetto di imperizia
[1]
. Quando infatti, come nel caso della prestazione professionale
che qui si esamina, la diligenza comporta uno speciale sforzo tecnico, espressione Sul punto merita di essere sottolineato
anche il ruolo che l'aggiornamento costante del professionista svolge
in punto di valutazione della sua condotta diligente. Il parametro per
la valutazione della responsabilità, fondato sull'aderenza ai dettami
che possono estrarsi dal bagaglio professionale, sotteso allo standard
medio di riferimento, non può certo prescindere dall'affermazione del
dovere di aggiornamento costante del professionista. Lo stesso codice
deontologico
[4]
afferma tale necessità imprescindibile e del resto risulta
ricompreso nello stesso principio di riferibilità allo standard medio,
che per forza di cose deve essere lo standard "aggiornato", che la prestazione
del medico debba nascere da conoscenze aggiornate e quindi tecnicamente
apprezzabili. Ricordando brevemente i capisaldi, qui accolti,
della teoria dell'adempimento, soprattutto sotto il profilo degli oneri
strumentali e della buona fede quale apporto integrativo del contenuto
dell'obbligazione, sembra, a chi scrive, che sia inconcepibile la pretesa
di una prestazione che non sia aggiornata, proprio in quanto spetta al
debitore della prestazione mettersi in condizione di adempiere diligentemente
e soprattutto di continuare a mantenere uno stato che gli consenta la
prosecuzione diligente della propria prestazione. Il concetto d'imperizia assume quindi rilievo
anche in riferimento alla descrizione, elaborata dalla giurisprudenza,
del campo di applicazione dell'art. 2236 cod. civ. Si è già osservato in precedenza che
nella previsione della norma si riconducono solo i casi di imperizia,
non invece le evenienze caratterizzate da imprudenza e incuria, nei confronti
delle quali si sollecitano giudizi ispirati a criteri di normale severità
[5]
. Risulta così più correttamente delineato
l'apporto dell'elaborazione giurisprudenziale che configura la diligente
prestazione del professionista come una prestazione di assoluta delicatezza
e importanza, tanto da richiedere una costante espressione di professionalità
adeguata agli standard medi di riferimento, e prevede una responsabilità,
limitata alla colpa grave e al dolo, soltanto in presenza di problemi
tecnici di speciale difficoltà, precisando però che tale limitazione non
sussiste quando in gioco vi siano imprudenze o comportamenti di incuria;
si realizza invece
solo quando i problemi tecnici di speciale difficoltà mettano il professionista,
di adeguata preparazione media, nelle
condizioni di misurarsi con problemi che travalichino le sue -doverose- conoscenze, pur al cospetto della
diligente prestazione che lo stesso abbia posta in essere. Apprezzare l'accorta interpretazione dell'art.
2236 cod. civ., sostenuta da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,
significa individuare un principio interpretativo, coerente con le premesse
svolte, che vuole racchiudere l'applicabilità dell'articolo in esame in
una nicchia d'ipotesi sempre più ristretta, onde evitare che il ricorso
a questa disposizione possa svilire il concetto di diligenza come criterio
di responsabilità che si è cercato di illustrare. Un esempio, infine, di condotta imprudente
può essere d'ausilio alla completezza dell'esposizione. Il caso, non ancora pubblicato, dal quale
trarrò lo spunto per le considerazioni che seguiranno, rientra nella complessa
categoria del c.d. errore diagnostico che, particolarmente in tema di
diagnosi precoci di malformazioni al feto, assume contorni di assoluta
importanza e di scottante attualità. Il caso riguarda la nascita di un bambino
affetto da malformazioni -non diagnosticate dal medico- riconducibili
ad una patologia di rarissima verificazione, anche se le condizioni di
salute della madre costituivano, per affermazione pacifica in letteratura,
motivo di aggravamento del rischio di insorgenza, tra le altre, proprio
di tale rarissima patologia. L'indagine medico-legale mette alla luce
la difficoltà della diagnosi precoce, allo stato della scienza rinvenibile
nelle condizioni di tempo
e di luogo, tanto più in presenza di ulteriori elementi -posizione del feto e consistente pannicolo
adiposo circondante il ventre della madre- che, frapponendosi di fatto
alla possibilità di agevole diagnosi, costituiranno ulteriori ostacoli
alla corretta effettuazione dell'esame diagnostico. Il caso sembrerebbe
pertanto integrare gli estremi descritti dalla norma di cui all'art. 2236
cod. civ., limitante, pur nell'interpretazione restrittiva della Corte
di Cassazione, la responsabilità del prestatore d'opera al dolo e alla
colpa grave, ove si rinvengano i c.d. problemi tecnici di speciale difficoltà. Ora, nel caso appena accennato, la condizione
relativa all'emersione dei problemi tecnici di speciale difficoltà sembra
avverarsi, dando accesso di fatto ad una valutazione solo in termini di
colpa grave, ma, agli esiti di una valutazione globale dell'operato del
medico, risulteranno al contrario elementi che suggeriranno altra interpretazione.
Invero, sussistendo potenziali rischi per
la paziente, data la sua conclamata patologia a rischio, la condotta del
medico doveva essere improntata alla massima attenzione proprio in direzione
dell'eventuale diagnosi precoce di malformazioni fetali. Se è vero, come
pare, che tale diagnosi, nella struttura ospedaliera di specie, sarebbe
stata comunque particolarmente ardua, non solo per la scarsa qualità delle
apparecchiature in dotazione, ma anche per la scarsa specializzazione
dell'operatore che effettuava l'esame diagnostico, e se è vero che il
medico ha sottoposto la paziente ad un numero di ecografie di gran lunga
superiore alla media, temendo proprio il verificarsi di patologie simili
a quelle riscontrate alla nascita, a nulla vale lamentare la difficoltà
tecnica del caso, nonché l'inadeguatezza della strumentazione a disposizione,
trattandosi di condotta imprudente, che di fatto non ha accesso all'art.
2236 cod. civ., nell'accorta interpretazione restrittiva sopra richiamata.
Il sanitario avrebbe dovuto dunque per lo meno inviare la paziente presso
un centro attrezzato con strumentazioni ecografiche più moderne e operatori
più specializzati, giacché accontentarsi della cosciente inadeguatezza
della propria indagine significa commettere un'imprudenza tale da non
giustificare l'accesso alla limitazione di responsabilità di cui all'articolo
in esame.
Sembra allo scrivente che quello di specie sia un caso tipico di
-non- applicazione dell'articolo succitato, nella corretta visuale illustrata
in dottrina e giurisprudenza, capace di stimolare la riflessione verso
un salto di qualità dell'atteggiamento complessivo del sanitario. L'espressione
diligente della condotta deve infatti manifestarsi in tutte le direzioni
possibili, accettando consapevolmente i limiti che la medicina subisce
ancor oggi e che forse sempre subirà, ma dovendosi preoccupare di aggirare
l'ostacolo, che i mezzi strumentali a volte possono imporre, per usufruire
di tutte le possibilità che la scienza consenta di percorrere, nell'esclusivo
interesse del paziente.
Il tema dell'inadeguatezza della dotazione strumentale suggerisce
un ulteriore approfondimento, in punto di valutazione della colpa professionale,
per il quale rimando al paragrafo successivo.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
C. MASSIMO BIANCA, ibidem,
37 e segg.
[2]
Cfr.Cass. civ., sez. II, 9 novembre 1982 n. 5885: <<In
tema di responsabilita' professionale,
l'inadempimento […] va valutato alla stregua del dovere di diligenza che in tale materia prescinde dal criterio
generale della diligenza
del buon padre di famiglia
e si adegua, invece, alla natura dell'attivita' esercitata.
Consegue che l'imperizia
professionale presenta
un contenuto variabile, da
accertare in relazione
ad ogni singola fattispecie,
rapportando la condotta effettivamente
tenuta dal prestatore
alla natura e specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione
deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l'esame nel suo complesso
dell'attivita' prestata dal professionista.>> Bellantonio c.
Gioia, in Giust. civ. Mass.,
1982, fasc. 10-11.
[3]
A titolo esemplificativo si veda Pretura Salerno, 18 maggio
1992: <<Integra gli estremi della colpa per negligenza il comportamento
di un medico, specialista in
ginecologia, che, in condizioni di prevedere possibili difficolta'
all'atto di un parto,
presta la propria assistenza con ingiustificato
ritardo da non consentire la risoluzione di tali difficolta' col metodo
del parto chirurgico; integra altresi' gli estremi della colpa per imperizia il comportamento dello
stesso sanitario che, nella
situazione sopra
indicata, si dimostri totalmente incapace nel praticare
una manovra ostetrica, facente parte del bagaglio teorico-pratico di ciascun specialista della materia, con conseguenti lesioni personali
irreversibili per il neonato.>> Capuano, in Dir. giur., 1994, 485 nota (RAFFONE).
[4]
L'art. 12 cod. deontol. espressamente prescrive che: <<Al
medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell'applicazione
e nella programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici,
anche in regime di ricovero, fermi restando i principi della responsabilità
professionale. Ogni
prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad
aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima
correttezza e all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. […]>>. [5] Cfr. nota 62.
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