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Home > La
responsabilità civile del medico > Il consenso informato
9. - Il consenso informatoNell'attuale panorama delle professioni
intellettuali, sempre più caratterizzato dall'alto grado di tecnicismo
e specializzazione settoriale, il tema dell'informazione
[1]
al "cliente" assume, a maggior ragione, rilievo sempre più
consistente, anche dal punto di vista deontologico. In pressoché tutte le professioni intellettuali,
il cliente, o meglio il creditore della prestazione professionale, viene
più o meno indirettamente posto di fronte a scelte, comportanti valutazioni
tra Qcosti
e beneficif,
sempre più ardue e complesse da comprendere, per assumere le quali risulta
fondamentale, oltre che la sua cultura generale, la corretta informazione
da parte del professionista. È certo che la funzione del professionista
è, tra le altre, quella di prestare la propria opera in settori che, richiedendo
particolari competenze, necessitano della guida di uno specialista della
materia, ma ciò non toglie che gli effetti della condotta di quest'ultimo
si riverberano sempre e comunque in capo al cliente, andando ad incidere
in modo consistente su interessi patrimoniali e non patrimoniali dello
stesso, fondando perciò l'obbligo, in capo al professionista, di informare
correttamente il <<creditore-cliente>> dei vantaggi e dei
rischi che la metodologia d'azione scelta comporta, con sufficiente probabilità. Così l'Avvocato che decida per l'una o l'altra
strategia difensiva, dovrebbe illustrare al cliente l'opportunità della
scelta e metterlo in guardia rispetto ai possibili rischi che tale condotta
potrebbe comportare, non rimanendo del tutto esente da responsabilità
a fronte di una scelta rischiosa che, distaccandosi notevolmente dalla
comune pratica forense, provocasse danni ai quali il legale stesso non
avesse fatto preventivamente cenno alcuno al proprio cliente. Per venire alla figura professionale d'interesse
in questa breve trattazione, ritengo che a maggior ragione, trattandosi
di prestazione professionale che coinvolge direttamente da un lato beni
della vita di rilevanza primaria, se non il bene della vita stesso, dall'altro
materie di pressoché assoluta ignoranza da parte del paziente, il dovere
di informare in modo completo quest'ultimo, emerga con forza e intensità
del tutto peculiari. Ciò non significa che non vi siano alcune
prestazioni mediche che, per la loro ordinarietà, possano ritenersi conosciute
dalla maggioranza dei possibili pazienti, per essere entrate a far parte
della comune esperienza di ciascuno: mi riferisco, a titolo d'esempio,
al prelievo di sangue, all'applicazione di un gesso, ad un'iniezione antitetanica.
Che tali prestazioni comportino, ora l'iniezione con relativa minima ferita
al braccio, ora l'immobilizzazione della parte ingessata, è caratteristica
che può ritenersi, a ragione, conosciuta o conoscibile con la dovuta ordinaria
diligenza da parte di ciascuno, salvo che non vi siano elementi per sostenere
che il professionista avrebbe dovuto avvedersi dell'assoluta mancanza
di consapevolezza, da parte del paziente che assisteva, delle più elementari
nozioni medico-sanitarie e pertanto preoccuparsi di integrarne la conoscenza. In ogni altro caso non riferibile a tale
minima categoria di presunta conoscenza, il dovere d'informazione assume
un rilievo fondamentale, in una duplice direzione: da una parte, infatti, la corretta informazione
costituisce il presupposto per la valida prestazione del consenso al trattamento
medico, dall'altra, assume i contorni di un dovere autonomo rispetto alla
stessa colpa professionale, potendone addirittura prescindere. Tale secondo
aspetto sarà trattato nel successivo paragrafo. Riprendendo le osservazioni pertinenti al
primo dei due temi di rilievo, occorre rilevare che il professionista,
prima di acquisire il consenso
[2]
, si deve preoccupare di illustrare
[3]
compiutamente al paziente la situazione che ha di fronte,
le possibilità d'intervenire, i probabili effetti benefici che ne dovrebbero
conseguire, nonché i rischi che potrebbero derivarne; deve dunque mettere
il paziente nelle condizioni di effettuare, nel limite delle proprie possibilità,
una valutazione, quanto più cosciente e completa, dei <<costi>>
e dei <<benefici>>,
e prestare di conseguenza il consenso all'effettuazione delle operazioni
che la scelta comporta. I riferimenti normativi, anzitutto di rango
costituzionale, sono chiaramente illustrati nel brano di sentenza
[4]
che riporto di seguito:
[…] tale informazione e' condizione indispensabile
per la validita' del consenso, che deve essere consapevole, al
trattamento terapeutico e
chirurgico, senza
del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art.
32 comma 2 della Costituzione
[5]
, a norma del quale nessuno puo' essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost.
[6]
, che garantisce l'inviolabilita' della
liberta' personale con riferimento
anche alla liberta' di salvaguardia della propria salute e della propria integrita' fisica, e dall'art. 33 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude la possibilita' di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volonta' del paziente se questo e' in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessita'
(art. 54 cod. pen.).
Affermati tali imprescindibili riferimenti
normativi, gli ulteriori percorsi interpretativi volti ad inquadrare la
violazione del dovere d'informare, secondo i principi desumibili dal codice
civile, non mancano di stimolare ulteriormente la riflessione. Infatti l'accordo tra medico e paziente,
presupponendo
[7]
una corretta informazione
[8]
, perde altrimenti ogni significato per un vizio del consenso,
conseguendone l'annullabilità ex artt. 1427 e segg. cod. civ
[9]
. Il vizio che inerisca al consenso informato
è altresì, secondo una tesi peraltro non condivisa da molti, motivo di
responsabilità precontrattuale
[10]
, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ.
[11]
, sul presupposto della violazione del comportamento in Qbuona
fedef
del professionista. Tuttavia sembra preferibile muovere, nei confronti
di quest'ultima ipotesi, una critica. Il rilevo che il difetto d'informazione
ha nel contratto d'opera, sembra infatti non tanto da relegarsi alla responsabilità
precontrattuale, da individuarsi nella fase delle trattative, peraltro
già superata: il dovere d'informazione rileva piuttosto come oggetto della
stessa prestazione contrattualmente dovuta.
[12]
E ancora, l'eventuale conoscenza della difettosità
d'informazione al paziente, ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.
[13]
, integrando gli estremi della previsione contenuta nella norma,
pone in capo al sanitario il conseguente dovere di risarcire il danno
subito dal paziente, qualora non abbia dato notizia a quest'ultimo della
consapevolezza acquisita in merito al vizio dell'informazione dovuta.
Soprattutto preme di sottolineare che il consenso informato è manifestazione
del diritto di autodeterminazione, tutelato da norme di rango costituzionale,
come in precedenza detto, e non è più condizionato dagli angusti confini
descritti dall'art. 5 cod. civ., entro i quali una superata dottrina tentava
di racchiudere la legittimazione dell'attività medica. Il codice deontologico del 1995, all'art.
31
[14]
, descrive il consenso come fondamento di legittimazione dell'atto
medico
[15]
, in ossequio ai menzionati principi costituzionali di cui
agli artt. 13 e 32, sull'importanza dei quali lo stesso Consiglio Nazionale
di Bioetica
[16]
nel documento “Informazione e consenso all’atto medico”, osserva
che:
"dal disposto degli artt. 13 e 39
della Costituzione discende che al centro dell’attività
medico-chirurgica si colloca il principio del consenso, il quale esprime
una scelta di valore nel
modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto
rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente che sui doveri
del medico. Sicché sono da ritenere illegittimi i trattamenti sanitari
extra-consensuali, non sussistendo un “dovere di curarsi” se non nei definiti
limiti di cui all’art. 32 cpv. 2 Cost. E’ da precisare tuttavia che pure
il principio del consenso incontra dei limiti, giacché nonostante il consenso,
l’intervento risulta illecito quando supera i limiti della salvaguardia
della vita, della salute, dell’integrità fisica, nonché della dignità
umana".
Affinché il consenso sia legittimamente
prestato deve essere reso personalmente, contenendo precisi riferimenti
al caso di specie, così da non far incorrere chi lo presta in errori di
valutazione, nonché essere consapevole. I prossimi congiunti non possono
pertanto prestare il consenso in luogo dell'interessato, dovendosi ritenere
che, in mancanza della sussistenza di un pericolo di gravi danni per il
paziente, sia da mantenere fermo il principio della prestazione personale:
dovrà così attendersi che quest'ultimo riacquisti la capacità per prestarlo
validamente. Al contrario, ove si verificassero le condizioni
di pericolo di gravi danni, il medico dovrà intervenire indipendentemente
da quanto affermino i congiunti.
Se si tratta di minore o di interdetto, il consenso dovrà essere
prestato dal legale rappresentante
[17]
. Sussistendo opposizione al trattamento, nonché contestualmente
motivi di urgenza per la salute del paziente, al medico non rimarrebbe
altra via che adire il giudice tutelare il quale avrà la possibilità di
dichiarare la temporanea decadenza della potestà ex artt. 330 e 333 cod.
civ.
Il consenso inoltre dovrebbe essere sempre scritto, non in quanto
la formulazione orale
[18]
sia incompatibile con i principi su esposti, ma poiché in
tal modo il sanitario sarebbe in grado di dimostrare agevolmente la sussistenza
del consenso stesso; ne discende l'opportunità e della sua formulazione
scritta e del suo sistematico inserimento nella cartella clinica
[19]
. Ad una mera prestazione orale osta anche un'ulteriore circostanza
relativa alla maggior semplicità dell'apprendimento, da parte del paziente,
delle numerose informazioni contenute nel modulo di consenso, meritando
queste, ove possibile, una meditazione attenta.
Spesso, peraltro, il paziente viene invitato a fornire il proprio
consenso firmando moduli prestampati che non possono soddisfare di volta
in volta le specifiche esigenze del caso, e che spesso, data la loro incompletezza,
non contengono, come al contrario sarebbe auspicabile, i precisi riferimenti
al tipo d'informazione e alle caratteristiche dell'intervento, ovvero
riportano formule liberatorie di responsabilità nei confronti dell'ente
ospedaliero prive di fondamento giuridico e per questo foriere di inutili
incomprensioni.
Venendo ora ad alcuni aspetti caratterizzanti particolari profili
di -assunta- diversa intensità dell'informazione da fornire, e rinviando
per un'analisi più dettagliata al paragrafo relativo al caso del chirurgo
estetico
[20]
, vi è ancora da affrontare la necessità o meno di un'informazione
che sia direttamente proporzionale -quanto alla sua profondità- all'entità
del rischio
[21]
esistente. Al fine di evitare ulteriori differenziazioni,
giova ribadire l'importanza di un'informazione piena e consapevole in
ogni caso, a prescindere dall'adesione a criteri di quantificazione che
risulterebbero, comunque, di difficile e dubbia applicabilità, con la
conseguenza di incrementare le perplessità degli operatori sanitari e
dei pazienti interessati.
Piuttosto la giurisprudenza più recente
[22]
ha sottolineato la necessità che Qnegli
interventi chirurgici in varie fasi, che assumano una propria autonomia
gestionale e diano luogo a scelte operative diversificate, ognuna delle
quali presenta rischi diversi, l'obbligo di informazione del sanitario
si estende alle singole fasi ed ai rispettivi rischif.
Tale principio, di rilevante applicabilità nel contesto odierno, rappresentato
prevalentemente dal lavoro
d'équipe, assume notevole importanza ai fini del nostro discorso provocando,
da un punto di vista meramente pratico, alcuni problemi organizzativi
e burocratici, peraltro superabili, ai sanitari. Infatti, vinte le prime
diffidenze in merito alla corretta pratica informativa al paziente, sarà
opportuno operare in modo da ottenere il consenso scritto relativamente
ad ogni singola fase: quindi, a mero titolo esemplificativo, dovendo il
paziente sottoporsi ad un intervento di meniscectomia mediale, nel corso
delle visite che precedono tale tipo d'intervento -per lo più realizzato
oggi nelle forme agili del day hospital- quale quella presso l'anestesista,
o lo specialista ortopedico, il paziente ha diritto di essere adeguatamente
informato circa le caratteristiche dei singoli interventi, i rischi che
si possono prevedere, infine le scelte che i diversi specialisti intendono
operare. Sulla scorta dell'adeguata informazione presterà poi i consensi
necessari al fine di procedere all'intervento. Non risulterebbe altrimenti accettabile,
mi sia consentito, comprendere come un paziente debba essere informato
solo relativamente all'intervento specifico -in tale caso la meniscectomia-,
senza ricevere adeguata informazione sulle scelte che l'anestesista intende
operare, non essendo queste ultime certo meno importanti di quelle del
chirurgo o dello specialista in ortopedia. Riprendendo i termini dell'esempio, la scelta
dell'anestesista, per tale tipo di interventi routinari, è normalmente
quella della rinuncia alla c.d. anestesia totale per molte ragioni, che
non è detto però siano assorbenti. E mi spiego. L'anestesia in linguaggio
comune detta <<spinale>> che non comporta, come è noto, la
perdita di coscienza del paziente, risulta certo più comoda e veloce,
potendo però nascondere anche insidie, ove non praticata correttamente,
di notevole entità e comunque interessare valutazioni dello specialista,
anche di segno opposto, quando sia messo a conoscenza di eventuali pregresse
vicende negative subite dal paziente per tale tipo di intervento. Riemerge in tale contesto, con una certa
forza, l'importanza già accennata dell'anamnesi, attraverso la quale ottenere
dal paziente notizie sulla sua pregressa storia clinica e operare di conseguenza. Venendo ora agli aspetti organizzativi di
tale modalità d'informazione, non sarebbe forse inutile soffermarsi sulla
necessità di organizzare, come avviene nei presidi ospedalieri più attrezzati,
visite separate nel corso delle quali ciascuno specialista, sotto la propria
responsabilità, illustrerà al paziente il quadro clinico, chiedendo di
volta in volta il consenso specifico alla terapia e/o modalità d'intervento
appena illustrata. Dovrebbero in tal modo ottenersi, alla fine del ciclo
di visite, una serie di moduli personalizzati e specifici di consenso
informato che dovranno ovviamente confluire nella cartella clinica del
paziente, completando la documentazione in essa contenuta.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Si vedano come riferimento le note di A. PALMIERI, Relazione medico paziente tra consenso
globale e responsabilità del professionista, in Foro it., I, 777 e segg., in rif.
a Cass., sez. III civ., sen. 15 gennaio 1997, n. 364, Scarpetta c.
Usl 12.
[2]
Cfr. anche la sen. della Cass. civ. sez. III, 25 novembre
1994, n. 10014, Sforza c. Milesi Olgiati, in Foro
it., 1995, I, 2913 nota (SCODITTI), e in Nuova giur. civ. commen., 1995,
I, 937 nota (FERRANDO).
[3]
Cfr. l'art. 29 cod. deontol.: <<Il medico ha il
dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura
e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena
e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive
terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della
mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze
mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte
diagnostiche-terapeutiche. Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
comunque soddisfatta. Le
informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono
essere circoscritte a quegli elementi che la cultura e la condizione
psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando
superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici. Le
informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono
essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti
senza escludere mai elementi di speranza. La
volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare
il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità
e della libertà professionale. Spetta
ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire
le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione
dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante.>>
[4]
Cass. civ. sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014, Sforza
c. Milesi Olgiati, in Giust.
civ. Mass., 1994, fasc. 11.
[5]
Art. 32 Cost. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
[6]
Art. 13 Cost. - La libertà personale è inviolabile. Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale
se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge. In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà. La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
[7]
M. BILANCETTI, La
responsabilità del chirurgo estetico, in Giur.
it., 1997, 2, IV, 354 e segg.
[8]
Cfr. le indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica
secondo cui l’informazione deve essere: <<a) adatta al
singolo paziente, in relazione alla sua cultura e alla sua capacita
di comprensione da un lato e al suo stato psichico dall’altro; b) corretta e
completa circa la diagnosi, le terapie, il rischio, la prognosi. Nella
sua articolazione detta norma sinteticamente ed efficacemente offre
al medico le chiavi per l’individuazione della linea di comportamento
più idonea al caso specifico.>>
[9]
Art. 1427. - Errore,
violenza e dolo Il
contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza
o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo
le disposizioni seguenti.
[10]
Cfr. Cass. civ. sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014:
<<Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il
chirurgo ed il paziente, il
professionista anche quando
l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il
dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla
portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilita' e probabilita'
dei risultati conseguibili, sia perche' violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede
nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) sia perche' tale
informazione e' condizione indispensabile
per la validita'
del consenso, che deve essere consapevole, al
trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art.
32 comma 2 della Costituzione, a norma del quale nessuno puo' essere obbligato
ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost., che garantisce l'inviolabilita' della
liberta' personale con riferimento
anche alla liberta' di salvaguardia della propria salute e
della propria integrita' fisica, e dall'art. 33 della
l. 23 dicembre 1978
n. 833, che esclude la possibilita' di accertamenti
e di trattamenti sanitari contro
la volonta' del paziente
se questo e' in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessita'
(art. 54 c.p.).>> Sforza c. Milesi Olgiati, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 11.
[11]
Art. 1337. - Trattative
e responsabilità precontrattuale Le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,
devono comportarsi secondo buona fede.
[12]
Cfr. sul punto V. CARBONE, L'informazione sulle possibili anestesie
e sui relativi rischi, in Danno e resp., 2, 1997, 183; A.
SPIRITO, Responsabilità professionale
ed obbligo d'informazione, in Danno e resp., 1, 1996, 24.
[13]
Art. 1338.- Conoscenza
delle cause d'invalidità. La
parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte
è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato,
senza sua colpa, nella validità del contratto.
[14]
Art. 31 cod. deontol.: <<Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente
validamente informato. Il
consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze
sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo del consenso
informato di cui all’art. 29. Il
procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità del paziente, devono essere
intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione
sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione
del consenso. In
ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto
diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di
cui al successivo articolo 33.>>
[15]
Cfr. FNOMCeO,
op. cit., sub art. 31 cod.
deontol.
[16]
Ibidem, sub art. 31 cod. deontol.
[17]
Cfr. art. 32 cod. deontol. nell'appendice di documentazione.
[18]
Cfr. a proposito le conseguenze ricollegabili alla valutazione
di inattendibilità delle prove testimoniali presentate a prova dell'avvenuta
prestazione del consenso orale, Corte appello Genova, 5 aprile 1995:
<<In ipotesi di indagine radiologica invasiva (nella specie: angiografia carotidea con liquido di contrasto), eseguita
in assenza di consenso
del paziente e senza un'adeguata informazione sui rischi statisticamente
prevedibili ad essa connessi, la struttura sanitaria, dove
si e' svolto tale esame, e' responsabile
dei danni conseguenti al decesso del paziente, anche se nell'operato
dei sanitari non siano ravvisabili imperizia, imprudenza o negligenza.
Il direttore della clinica universitaria, dove e' stato eseguito in
regime di ricovero l'esame radiologico senza il consenso del paziente,
non e' civilmente responsabile dei
danni subiti dagli stretti congiunti in conseguenza del decesso
del congiunto, non essendo
ravvisabile nel suo operato una colpa ne' "in eligendo" ne' "in vigilando".>>
Univ. studi Genova c. Siciliano e altro, in Danno e resp., 1996, 215 nota (DE
MATTEIS).
[19]
Cfr. G. U. RONCHI, Il
consenso all'operazione deve essere esplicito e non filtrato dalla
mediazione dei familiari, in Guida
al diritto, Il sole 24 Ore, 5, 8 febbraio 1997, 67 e segg.
[20]
Vedi infra le
osservazioni al paragrafo n. 26 relativo alla responsabilità del chirurgo
estetico.
[21]
Cfr. A. PALMIERI, op.
cit., in Foro it., I,
777 e segg., in rif. a Cass., sez. III civ., sen. 15 gennaio 1997,
n. 364, Scarpetta c. Usl n. 12. [22] Ibidem, pag. 771
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