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8. - La colpa professionale e lo standard di riferimento per la valutazione della diligenzaNelle pagine che precedono si è spesso fatto
rinvio ad uno standard medio di riferimento, che dovrebbe costituire la
discriminante tra la prestazione diligente e quella al contrario indiligente
del professionista in genere. A maggior ragione nel caso del sanitario,
è d'uopo fare riferimento a tale standard per comparare la sua prestazione
a quella che avrebbe dovuto porre in essere, secondo quanto prescrivono
le pratiche comunemente espresse dal professionista medio
[1]
appartenente alla categoria di riferimento che interessa.
Se, invero, vi sono alcuni principi, quelli deontologici in primis,
che debbono costituire il punto di riferimento principe di qualsiasi attività
medica, a prescindere dalla specialità o campo d'applicazione dell'attività
di specie, bisogna tuttavia tenere in considerazione che l'altissima specializzazione
che caratterizza la scienza medica, ha di fatto consentito d'individuare,
nell'ambito delle singole specialità, "comportamenti di riferimento" di
volta in volta peculiari, ed è con tali standard che è necessario confrontarsi
al momento della valutazione. Quest'ultima sarà condotta di norma sulla
base dei pareri espressi da professionisti del settore, nonché da medici
legali di adeguata preparazione, con l'ausilio degli apporti dei periti
di parte, non possedendo il magistrato le necessarie competenze tecniche
in materia. Ed è su questo punto che si è creato il
comprensibile conflitto con i medici legali e con gli specialisti, chiamati
a esprimere i propri pareri tecnici sull'operato di altri colleghi, in
quanto la valutazione tecnica, che viene condotta ex post, è bene affermarlo,
sulla base della documentazione clinica e dei ricordi del professionista
interessato, nonché sulla base dell'eventuale nocumento derivato al paziente,
fondata sulla adeguatezza del comportamento del medico agli standard che
la letteratura medica aggiornata detta sul caso, risulta sempre ardua,
forse comunque parziale, non potendo tenere conto di una serie di variabili
ambientali, emotive, contingenti che sarà compito del giudice tenere in
debita considerazione. La polemica, tra alcuni medici specialisti
ed i medici legali, verte proprio sull'asserita freddezza e rigidità tecnica
con la quale il loro operato è messo a confronto con lo stato dell'arte
medica, il "famigerato" standard di riferimento, che ridurrebbe tale valutazione
in una sorta di rigorosa trasformazione della complessa "arte medica"
in una serie di operazioni e di dati che assolutizzano, per così dire,
i comportamenti, secondo canoni tecnici e formalismi che nella pratica
non troverebbero spazio.
Non essendo il mio compito quello di entrare nel merito di una
polemica, che mi troverebbe comunque assolutamente privo delle competenze
necessarie, mi limito a renderne conto in questa sede, considerata comunque
la sua importanza, non senza auspicare un futuro ove collegi giudicanti
da un lato, e consulenti tecnici di parte e d'ufficio dall'altro, unitamente
agli avvocati, possano essere appositamente preparati a svolgere incarichi
di tale delicatezza, che richiederebbero forse delle apposite sezioni
ove essere trattati.
Questa osservazione nasce dal bisogno che il rapporto tra medico
e paziente trovi una rinnovata fiducia, nell'interesse preminente ad un
sereno e proficuo svolgimento della professione medica e più generalmente
sanitaria, i cui risvolti sugli interessi della collettività non abbisognano
certo di ulteriore illustrazione.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Cfr. Cass. civ. sez. III, 3 marzo 1995, n. 2466: <<Il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni
contrattuali inerenti alla
propria attivita' professionale e' tenuto ad una diligenza che non e' solo quella del buon padre di famiglia,
come richiesto dall'art. 1176
comma 1 c.c., ma e' quella specifica del debitore
qualificato, come indicato dal comma 2 dell'art. 1176, la quale
comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti
che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della
scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto nel campo delle prestazioni
medico-specialistiche l'area
della particolare esenzione indicata dall'art. 2236
c.c. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza
di merito la quale aveva escluso che possa considerarsi problema tecnico
di speciale difficolta' per uno specialista ortopedico la corretta
terapia della immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato).>>,
Mascali c. Soc. Cristando, in
Giust. civ. Mass.,
1995, 514.
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