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Home > La
responsabilità civile del medico > La colpa
11. - La colpa lieve e la colpa graveCome già anticipato nel capitolo relativo
all'inquadramento giuridico, la colpa lieve e la colpa grave rilevano
soprattutto in riferimento all'applicabilità dell'art. 2236 cod. civ.
alla responsabilità professionale del medico. I concetti qui in esame risultano pertanto
intimamente connessi con quanto affermato in tema di diligenza professionale
come criterio di responsabilità e con l'individuazione del c.d. standard
di riferimento per la valutazione di adeguatezza e diligenza nella prestazione.
Infatti, secondo un principio ormai consolidato anche nell'elaborazione
giurisprudenziale
[1]
, l'area della responsabilità
per colpa lieve risulta ormai molto estesa, giacché la tendenza restrittiva,
manifestatasi nei confronti dell'area di applicazione dell'art. 2236 cod.
civ., è andata sempre più acuendosi, prima con l'esclusione dell'applicabilità
ai casi d'imprudenza e incuria, poi con l'estendersi del patrimonio di
conoscenze richieste al professionista medio. Infatti si configura la responsabilità professionale
del medico anche per colpa lieve, in applicazione dell'art. 1176, II c.
cod. civ., quando il professionista medesimo non abbia posto in essere
una prestazione <<diligente>> per fronteggiare un caso ordinario,
ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera non per risolvere
problemi tecnici di speciale difficoltà, ma dovendo esercitare la sua
professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali si ritiene
necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista
medio appartenente al medesimo settore
[2]
. Peraltro, come già anticipato, la responsabilità
del professionista sarà, per così dire, relegata alla colpa grave solo
qualora il medesimo abbia Non, si badi bene, per incuria o imprudenza,
ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose. A questo proposito risulta chiaro come non
sarebbe apparso congruo ammettere una limitazione di responsabilità, proprio
al cospetto di problemi tecnici di speciale difficoltà, in relazione a
comportamenti, quali l'incuria e l'imprudenza, che tanto meno risultano
tollerabili quanto più l'impegno diligente e l'attenzione del professionista
debbono essere richiamati dall'emersione di un caso non ordinario. Concludendo, una valutazione più cauta della
responsabilità in concomitanza con problemi di speciale difficoltà altro
non è che un correttivo di agevole comprensione, che entra in gioco quando
anche la più diligente delle prestazioni trova ostacoli di ordine tecnico
tali da travalicare le conoscenze attinenti allo standard professionale
di riferimento. E' la colpa lieve guardata attraverso l'opportuno filtro
della ricorrenza dei problemi tecnici di speciale difficoltà
[3]
. A titolo esemplificativo è stata ritenuta
sussistente la colpa grave
[4]
in capo ai sanitari,
medici dipendenti
di un ente ospedaliero, in quanto, nell'attività
di assistenza al parto, hanno scelto <<una
metodologia in presenza di dati obiettivi che ne imponevano l'esclusione>>; e ancora quando
il medico curante, fattosi
sostituire per un certo periodo da un altro medico, <<in assenza
di tenuta di uno schedario degli assistiti, non abbia informato
[5]
il sostituto di una grave ed accertata intolleranza ad un
determinato farmaco da parte
di un paziente (nella specie il medico
sostituto, non avvisato dell'intolleranza, prescrisse ad una paziente
il farmaco "Voltaren" rispetto
al quale la stessa aveva già dato segni di allergia e la cui assunzione ne provoco' la morte per "shock" anafilattico)>>;
infine quando l'odontoiatra
[6]
, <<in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, abbia praticato un intervento chirurgico in sito diverso da quello su cui si sarebbe dovuto
svolgere e senza tenere conto di un preesistente stato di invalidità
del paziente>>. Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Cass. civ. sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845 <<La
responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio
della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello
della diligenza che va
a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico-chirurgo implica scrupolosa
attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue
che il professionista risponde anche per
colpa lieve quando per omissione di
diligenza ed inadeguata
preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una
terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso
affidatogli sia di particolare complessità o perche' non ancora sperimentato o studiato a sufficienza,
o perche' non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici
da eseguire>>. Com. Montevarchi c. Usl n. 20/A Montevarchi, in Giust. civ. Mass., 1995, 1517.
[2]
La S.C. ha ribadito il principio con riguardo all'omesso accertamento,
da parte dei medici militari, delle conseguenze neurologiche - nella specie di carattere epilettico - patite da un soldato
a seguito di trauma cranico per lo scoppio fortuito
di una bomba e rivelatesi poi letali). Cass. civ., sez. III, 22 febbraio
1988 n. 1847, Maggio c. Amministrazione difesa, in Giust. civ. Mass., 1988, fasc. 2.
[3]
Sul punto cfr. G. CATTANEO, op.
cit., 79.
[4]
Cass. civ. sez. I, 5 dicembre 1995, n. 12505, Com. Fermo c. Usl n. 21 Fermo e
altro, in Foro it., 1996,
I, 2494, nota (LENOCI); in Danno
e resp., 1996, 195 nota (LAZARI).
[5]
Corte appello Bologna, 14 dicembre 1993, Borelli, in Giur. merito, 1994, 677 nota (IADECOLA). [6] Cass. civ. sez. III, 2 luglio 1991 n. 7262, Failoni c. Negri e altro, in Foro it. 1992, I, 803.
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