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Home > La
responsabilità civile del medico > Chirurgo estetico
19. - Il caso del chirurgo esteticoQuale che sia la scelta dell'interprete,
tra le due impostazioni sopra ricordate -conferma o superamento della
distinzione tradizionale- le prestazioni professionali del chirurgo estetico
-ma anche del dentista- sono rivisitate, soprattutto dalla giurisprudenza,
nel senso della rottura con l'adesione alla categoria delle obbligazioni
<<di mezzi>>, rinvenendo al contrario un'obbligazione <<di
risultato>> a disciplina dell'attività professionale in oggetto.
Venendo ora alla disamina della prima delle
due figure professionali sanitarie, quella del chirurgo estetico, si è
autorevolmente sottolineata
[1]
l'inutilità della differenziazione, tra sanitari in genere
e chirurghi estetici, sostenendosi che non sarebbe più opportuna alla
luce della rinnovata concezione della salute, intesa anche nelle accezioni
comprensive della soddisfazione psicologica derivante dall'accettazione
del proprio aspetto fisico. Invero,
ad una differenziazione di questo genere si oppone anche una valutazione d'ordine
medico legale, sulla base della quale non appare corretto sostenere che,
nella specialità in esame, a fronte di una diligente prestazione del chirurgo,
debbano conseguentemente conseguirsi risultati estetici soddisfacenti,
ben potendosi produrre risultati di segno opposto, o comunque non soddisfacenti,
legati a fattori fisiologici o patologici peculiari al paziente, non sempre
prevedibili. Sarebbe pertanto eccessivamente penalizzante
per il chirurgo estetico valutare la sua responsabilità
[2]
secondo i canoni relativi alle obbligazioni <<di risultato>>, ben potendosi semmai puntare l'attenzione -coerentemente con
quanto detto in punto di superamento della distinzione in oggetto- sul
diligente adempimento del dovere d'informazione del paziente, gravante
sul chirurgo estetico, come sugli altri sanitari, fondamentale anche in
questa specialità al fine di determinare le condizioni ideali per una
partecipazione cosciente del paziente e per la prestazione di un consenso
all'intervento od alle terapie altrettanto pieno e cosciente. Sembra in effetti più corretto, spostare
l'attenzione dall'inquadramento tradizionale della prestazione in oggetto,
vuoi nelle obbligazioni <<di risultato>> vuoi in quelle <<di
mezzi>>, ad un piano diverso che privilegi la fase della definizione
del contenuto della prestazione del chirurgo estetico, data la delicatezza
particolare che in questa specialità assume anche la prestazione del consenso
da parte del paziente. E' il chiarimento del contenuto della prestazione
[3]
, in sede contrattuale, da farsi per iscritto, che formalizzerebbe,
disegnandone i confini, ad un tempo e l'informazione sul trattamento e
i limiti di responsabilità del chirurgo che si impegni ad una determinata
opera.
La circostanza che la peculiarità dell'intervento del chirurgo
estetico sottende, legata soprattutto alla finalità non meramente necessaria
alla salute bensì tesa ad un miglioramento estetico, ha fatto da più parti
sostenere
[4]
che il consenso informato dovrebbe, in questo caso, essere
considerato in modo più attento e rigoroso, comunque diverso
[5]
. Ma a questa posizione si oppone una considerazione
di non poco conto: discriminare la specialità in esame sostenendo la necessità
di valutare più rigorosamente la fase dell'informazione e della prestazione
del consenso, significherebbe introdurre, all'interno della scienza medica,
una differenziazione che non trova specifiche ragioni deontologiche per
essere sostenuta. Come si potrebbe infatti sostenere che un paziente che
debba sottoporsi ad un intervento a cuore aperto abbia diritto ad un'informazione
meno accurata
[6]
di quella alla quale avrebbe invece diritto il paziente che
si sottoponesse ad una plastica facciale ? Ma l'elaborazione giurisprudenziale non
si è fermata a questo, creando, con non poche perplessità tra gli stessi
giudici della Suprema Corte
[7]
, un'ennesima differenziazione all'interno della categoria
delle prestazioni poste in essere dal chirurgo estetico, ossia quella
tra interventi di chirurgia estetica <<ordinari>>, ed interventi
di chirurgia estetica c.d. ricostruttivi
[8]
. Questi ultimi sarebbero interventi riferibili a casi, come
quello trattato dalla sentenza in commento, nei quali sia stato il paziente
stesso a procurarsi volontariamente alcune alterazioni -nel caso di specie
tatuaggi osceni e ripugnanti- per poi volerne conseguire l'eliminazione.
Di fronte a casi simili il contenuto dell'obbligo d'informazione sarebbe
diverso rispetto a quello richiesto, al contrario, nei casi di chirurgia
estetica <<ordinaria>>, dovendosi nel primo caso adempiere
all'obbligo d'informazione del paziente in modo meno rigoroso e limitato
agli esiti eventuali che potrebbero rendere vana l'operazione, e non dovendo
il medico spingersi oltre nell'informazione diligente al paziente. Ebbene, a chi scrive questa conclusione
sembra inaccettabile, introducendo una distinzione tra pazienti di "categoria
superiore" e pazienti "di categoria inferiore" che dovrebbe consentire
al chirurgo una modulazione del proprio dovere d'informazione piena del
paziente assolutamente discrezionale, dando accesso di fatto ad un'alterazione
del contenuto della sua prestazione, che parrebbe ricollegato ad una valutazione del medico stesso
sulla identificazione del tipo d'intervento -ricostruttivo/non ricostruttivo-
che non appare fondata. Sembra, in conclusione, che la strada intrapresa,
caratterizzata dalla rivisitazione
[9]
della distinzione tradizionale tra
prestazioni <<di mezzo>> e prestazioni di <<risultato>>
possa fornire fecondi apporti anche nei settori che, in virtù di tale
differenziazione, hanno subito maggiormente le sue estremizzazioni, spostando
piuttosto l'attenzione sulla corretta e completa informazione del paziente
e sulla prestazione cosciente del consenso al trattamento al quale si
deve sottoporre; su tali premesse si potrà definire
a quale opus il sanitario è chiamato e quali siano i confini di responsabilità
che l'obbligazione che ha assunto descrivono, senza fondare la qualità
dell'informazione da fornire su differenti categorie di prestazioni, dando
seguito a bizantine distinzioni, piuttosto sottolineando l'importanza
di un'informazione sempre diligente quale contenuto indefettibile della
prestazione del sanitario.
Note:
[1]
M. BILANCETTI, La
responsabilità penale civile del medico, II ed., Padova, 1996;
dello stesso v. anche La responsabilità
del chirurgo estetico, in Giur.
it., 1997, 2, IV, 354 e segg.
[2]
Cfr. Tribunale Trieste, 14 aprile 1994: <<L'obbligazione, contratta da un istituto specializzato
nella chirurgia estetica,
e' un'obbligazione di
mezzi e comporta, davanti ad
un caso ordinario, una responsabilita' per colpa anche lieve
ex art. 1176 e 2236 c.c. In assenza di un rapporto di lavoro subordinato del sanitario, officiato per l'intervento chirurgico, l'istituto contraente
rispondera', ex art. 1228 c.c., per fatto degli ausiliari, mentre
il sanitario medesimo, per responsabilita' aquiliana, in base all'art.
2043 c.c.>> Depta c. Laudano e altro, in Resp. civ. e prev., 1994, 768 nota
(PONTONIO).
[3]
M. BILANCETTI, La
responsabilità del chirurgo estetico, in Giur.
it., 1997, 2, IV, 357 e segg.
[4]
Cfr. Trib. di Roma, 10 ottobre 1992, P.T. - L.G.R, in Assicurazioni, 1993, II, 207; in Giur. it., 1993, I, 2, 238.
[5]
Cfr. Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1985 n. 4394,: <<Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale,
la violazione del dovere di informazione gravante sul professionista
e' fonte di responsabilita' contrattuale e del conseguente obbligo
di risarcimento del danno commisurato all'interesse c.d. positivo.
Tale dovere investe oltre le potenziali cause di invalidita' d'inefficacia
della prestazione professionale anche le ragioni che la rendono inutile
o dannosa in rapporto al risultato (ancorche' non espressamente dedotto
in contratto).>> Pollaci c. Bayali, in Giur. it., 1987, I, 1, 1136 (nota).
[6]
A questo proposito può leggersi la sen. della Cass. civ.
sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014, ove si dice che : <<Un
consenso immune da vizi non puo' che formarsi dopo aver avuto piena
conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della
sua portata ed estensione e dei suoi rischi, dei risultati conseguibili
e delle possibili conseguenze negative, sicche' presuppone una completa
informazione sugli stessi da parte del sanitario o del chirurgo, senza
che possa distinguersi, sotto tale profilo, tra chirurgia riabilitativa
e chirurgia estetica (con particolare riferimento alla chirurgia estetica,
Cass. 8.8.1985, n. 4394; Cass. 12.6.1982, n. 3604). Solo cosi' il
paziente potra' consapevolmente decidere se sottoporsi all'intervento
o se ometterlo, in un bilanciamento tra vantaggi e rischi, specie
allorche' si tratti di intervento non necessitato, come nel caso della
chirurgia estetica.>> Sforza c. Milesi Olgiati, in Foro
it., 1995, I, 2913 nota (SCODITTI); in Nuova giur. civ. commen., 1995,
I, 937 nota (FERRANDO).
[7]
Infatti vi fu nell'occasione contrasto tra gli stessi
giudici del collegio.
[8]
Si tratta della sen. Cass. civ., 9 aprile 1997, n. 3046,
Veneziano - Amendola, in Giur.
it., recentissime, IV dispensa, aprile 1997, commento di Vincenzo
Carbone.
[9]
Cfr., Ibidem:
<<Nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia
estetica, il sanitario puo' assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi
quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento
alla situazione pregressa
ed alle obiettive possibilita' consentite dal progresso raggiunto
dalle tecniche operatorie.>> |
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