|
Consulenza,
formazione e comunicazione innovative
in campo assicurativo Un programma FinancialEducation.it, "la formazione professionale che serve, quando serve, direttamente in ufficio" |
| |
|
|
Home > La
responsabilità civile del medico >
Responsabilità per fatto degli ausiliari
16. - La responsabilità per fatto degli ausiliariQuando ci si accinge ad affrontare i problemi
sorgenti dai rapporti tra debitore e ausiliari nell'esecuzione di un rapporto
obbligatorio, l'interrogativo di fondo al quale dare una risposta è se
e chi risponda dei danni provocati dagli ausiliari medesimi
[1]
. L'art. 1228 cod. civ.
[2]
risolve il dilemma, disponendo che il debitore risponde anche
dei fatti dolosi o colposi commessi dai terzi dell'opera dei quali si
avvalga nell'adempimento dell'obbligazione. Appare pertanto subito chiaro il presupposto
fondamentale di tale responsabilità : la circostanza che si tratti di
fatti posti in essere dall'ausiliario su incarico del debitore, nell'esecuzione
del rapporto obbligatorio, e che configurino un inadempimento dell'obbligazione
che il debitore è tenuto ad adempiere. Il fondamento di tale impostazione, emanazione
del principio generale dell'imputazione giuridica al debitore del fatto
dell'ausiliario, si trova, secondo Bianca, nell'affermazione
di un esigenza: che il creditore possa fare affidamento sulla responsabilità
originaria del debitore che si avvalga di terzi nell'adempimento dell'obbligazione. Quindi, i fatti ai quali fa riferimento
l'articolo in esame, debbono comportare un'impossibilità -anche temporanea-
della prestazione, che può incidere anche sui momenti relativi ai c.d.
oneri preparatori, ovvero arrecare un danno ai beni del creditore
[3]
, violando così la diligenza richiesta nell'adempimento. La pertinenza del danno che dovesse prodursi
in capo al creditore, rispetto al rapporto obbligatorio sussistente, è
descritta da un ventaglio di possibili rapporti sui quali l'esistenza
dell'obbligazione produce i propri effetti, nell'ottica del comportamento
improntato alla cautela e alla diligenza che il debitore deve tenere per
non danneggiare in alcun modo i beni del creditore. Al di fuori di questa
sfera potrebbe tutt'al più sussistere responsabilità extracontrattuale
dell'ausiliario nei confronti del creditore. Merita di essere brevemente analizzata anche
la responsabilità dell'ausiliario, caratterizzata, come detto nell'art.
1228 cod. civ., da dolo e/o colpa. I criteri di valutazione della responsabilità
dell'ausiliario, fatte salve le premesse sulla riconducibilità delle conseguenze
al debitore originario, poco sopra accennate, non possono che dipendere
dagli stessi criteri in base ai quali viene valutata la diligente prestazione
del debitore; sembrerebbe infatti fuori luogo valutare la diligenza richiesta
dall'ausiliario diversamente da quanto non si faccia per la diligenza
richiesta, nell'adempimento dell'obbligazione, al debitore. Risulta pertanto
consequenziale valutare il comportamento dell'ausiliario del prestatore
d'opera professionale sulla scorta delle valutazioni precedentemente condotte
in materia di responsabilità contrattuale e di diligenza necessaria nell'adempimento,
che non sarà semplicemente quella del buon padre di famiglia ma quella
specifica, espressa dallo standard medio di riferimento rappresentato
dalla categoria di appartenenza. Se invero il debitore sia in questo caso
un medico, e se è vero che a questi è richiesta la diligenza "del buon
medico di famiglia e/o specialista", la medesima diligenza sarà pretesa
a buon diritto dall'ausiliario del quale
il medico stesso si serva nell'adempiere alla propria prestazione. Una
soluzione diversa graverebbe sull'auspicabile esigenza di uniformità e
certezza delle responsabilità in gioco, non sembrando altrimenti sostenibile
alla luce delle premesse illustrate.
Certo è che la suddetta responsabilità dell'ausiliario è da leggersi
in rapporto a quella del debitore, nel senso che sul debitore grava anche
l'onere di verificare la rispondenza dell'attività dell'ausiliario alla
diligenza richiesta, nonché la pronta attivazione, ogni qualvolta dovesse
risultare necessario operare la tempestiva sostituzione dell'ausiliario
che non ottemperasse ai propri doveri. Pertanto non potrebbe certo essere
invocata la ricorrenza del caso fortuito -liberatoria di
responsabilità- al cospetto della sopravvenuta ed imprevista inidoneità
dell'ausiliario alla prestazione dei propri compiti, qualora si potesse
dimostrare la prevedibilità di tale emergenza. Non merita più che un accenno
l'eventualità che il medico conosca l'imperizia dell'ausiliario e che,
ciò non di meno, se ne serva, conseguendone l'ovvia responsabilità del
primo, secondo lo schema esposto.
Tornando ad un esame più letterale del disposto legislativo, si
può notare altresì come la norma indichi nella sussistenza di un incarico,
conferito dal debitore (per es. il medico) all'ausiliario (per es. altro
collega), un altro presupposto fondamentale per la sussistenza della fattispecie,
non potendo ricollegarsi al debitore una responsabilità che dipenda da
atti compiuti dall'ausiliario senza averne ricevuto incarico, e pertanto
nella insussistenza di un rapporto nel quale il debitore <<si vale
dell'opera di terzi>>.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
C. MASSIMO BIANCA, Inadempimento
delle obbligazioni, in Comm.
del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art. 1228, Bologna-Roma, 1993,
375 e segg.
[2]
Art. 1228. - Responsabilità
per fatto degli ausiliari Salva
diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione
si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi
di costoro.
[3]
C. MASSIMO BIANCA, Op.
cit., 382 e segg.
|
|
Tutti i diritti riservati. Info
legali - condizioni per l'utilizzo dei servizi e tutela
della privacy.
|