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responsabilità civile del medico >
Art. 2236 cod civ
4. - L'art. 2236 cod. civ. e la sua applicabilità anche al di fuori dell'ambito civilisticoL'art. 2236 cod. civ.
[1]
pone, come è noto, una limitazione di responsabilità del prestatore
d'opera, circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora
si trovi di fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà. Come osservato da M. Zana
[2]
, la norma, ad una prima lettura, da un lato sembra in contrasto
con un'interpretazione rigida dell'art. 1176 cod. civ., dall'altro non
sembra accettabile che si preveda, in senso generale, un limite di responsabilità
proprio a fronte di problemi di particolare incidenza, tanto più nel nostro
caso, su interessi sì rilevanti del danneggiato. A ben vedere, peraltro, la giurisprudenza
[3]
e la migliore dottrina hanno operato, all'interno della previsione
dell'art. 2236 cod. civ., una distinzione che merita di essere ricordata:
la norma si applicherebbe
soltanto quando in discussione sia la perizia del professionista, non
quando, al contrario, ci si trovi di fronte all'imprudenza o all'incuria,
auspicandosi, in relazione a queste ultime, giudizi <<improntati
a criteri di normale severità>>
[4]
. Ma cosa si intende <<per problemi
tecnici di speciale difficoltà>> ? Con riferimento alla professione
intellettuale che qui interessa, quella medica, integrano l'astratta previsione
normativa i casi che, per essere stati oggetto, nella stessa letteratura
medica, di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, per la novità
della loro emersione, ovvero per essere caratterizzati dalla straordinarietà
e particolare eccezionalità del loro manifestarsi, non possono considerarsi
ricompresi nel doveroso -rectius diligente- patrimonio culturale, professionale
e tecnico del professionista, avuto riguardo, anche in questo caso, alle
peculiarità del settore ove svolge la sua attività, e ad uno standard
medio di riferimento
[5]
. Anche in questo caso quindi, la previsione
legislativa deve di volta in volta trovare il suo contenuto peculiare,
giacché sono comunque diverse le caratteristiche salienti delle categorie
alle quali appartengono i prestatori d'opera, ed essendovi anche all'interno
di ognuna, tanto più in quella medica, delle specialità che meritano di
essere trattate apprezzandone, per l'appunto, gli aspetti caratterizzanti. A questo proposito può essere ricordata
una delle comprensibili doglianze di coloro che vengono interessati da
procedimenti relativi alla responsabilità professionale, ossia quella
della mancanza di uniformità, nelle varie sedi giudiziarie, quanto a preparazione
specifica dei magistrati e dei consulenti ai quali si affidano. Certo
anche questo spunto critico, già sottolineato in precedenza, non mancherà
di suscitare perplessità, ma ritengo debba essere preso in considerazione
essendo comunque un problema pratico riscontrato sul campo. Quanto all'applicabilità delle limitazioni
di responsabilità anche alla responsabilità extracontrattuale, in senso
affermativo si sono pronunciate dottrina
[6]
e giurisprudenza
[7]
. In riferimento all'applicabilità anche in
sede penale del principio della responsabilità limitata alla colpa grave
in caso di lesioni o morte come conseguenza dell’esercizio dell'attività
professionale, qui per inciso intendo fare breve accenno alla risposta
affermativa che in dottrina alcuni
[8]
danno, nonostante già la Cassazione penale
[9]
abbia sostenuto l’inapplicabilità del principio di cui all'art.
2236 cod. civ., basandosi sull’art. 43 cod. pen., in forza della previsione,
ivi contenuta, della semplice colpa lieve. Come rilevato dal Finucci
[10]
, tale posizione non è condivisibile
alla luce del principio di unità e razionalità dell’ordinamento giuridico,
che verrebbe altrimenti disatteso, senza sottacere le potenziali soluzioni
aberranti che potrebbero derivarne quanto al contrasto di giudicati, in
considerazione degli artt. 74 e segg., nonché 651 cod. proc. pen. Al contrario sembra preferibile l’opinione
di chi sostiene la necessità di ricercare, proprio negli artt. 2236 e
1176, II c., cod. civ., l’integrazione soggettiva della fattispecie di
reato sotto il profilo della colpa professionale grave. In questo senso, seppur con parziale diversa
impostazione, pare muoversi la giurisprudenza più recente
[11]
.
Avv. Nicola Todeschini
Note:
[1]
Art. 2236.- Responsabilità
del prestatore d'opera Se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o di colpa grave.
[2]
M. ZANA, Responsabilità
del professionista, in Enc.
giur. Treccani, vol. XXVII,
Roma, 1991, 4; si veda
anche M. ZANA, La responsabilità del medico, in
Riv. crit. dir. priv.,
anno V, n. 1, 1987, 162. In quest'ultimo testo l'Autore ricorda come
l'art. 2236 cod. civ. altro non sia se non la codificazione di una
regola giurisprudenziale consolidatasi nella vigenza del precedente
codice. Su tutte ricorda la sen. Cass. civ., sez. un., 8 marzo 1937,
in Resp. civ. e prev.,1937, 314.
[3]
Cfr. Cass. civ. sez. III, 1 agosto 1996, n. 6937: <<La disposizione di cui all'art. 2236 c.c. -che, nei
casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta', limita
la responsabilita' del professionista
ai soli casi di
dolo o colpa grave - non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo
essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficolta'
di problemi tecnici che l'attivita' professionale, in concreto, renda
necessario affrontare. (Nella specie, e' stata esclusa
l'applicabilita' della menzionata disposizione in relazione al comportamento di un avvocato che,
pur avendo ricevuto dal proprio assistito un
foglio in bianco contenente
una procura, aveva
omesso di impugnare il licenziamento subito dall'assistito stesso, cagionandogli,
cosi', danni risarcibili).>> Nappi c. Saunie, in Giust. civ. Mass., 1996, 1091. E
ancora cfr. Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464: <<La disposizione dell'art. 2236 c.c.
che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita
la responsabilita' del professionista ai soli casi di
dolo o colpa grave, non
trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o
imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde
anche solo per colpa lieve.>> Usl n.
21 Padova c. Petix e altro, in Giust.
civ., 1995, I, 767; in Resp.
civ. e prev., 1994, 1029, nota (GORGONI).
[4]
Cfr. sen. Cass. civ. n. 166 del 28 novembre 1973, in Foro it., 1974, I, 19.
[5]
Cfr. Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1988 n. 3389, in Dir. e prat. assicur., 1989, 497.
[6]
CAZZANIGA-CATTABENI, in Med.
leg. e delle Ass., Torino 1988, 490.
[7]
Si legga in particolare la sen. della Cass. civ., sez.
II, 17 marzo 1981 n. 1544: <<L'art. 2236 c.c.- a norma del quale,
se la prestazione implichi la soluzione
di problemi tecnici di
speciale difficolta', il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave - sebbene collocato nell'ambito
della regolamentazione del
contratto d'opera professionale, e' applicabile, oltre che nel campo
contrattuale, anche in quello
extracontrattuale, in
quanto prevede un limite di responsabilita' per la prestazione dell'attivita' professionale in
genere, sia che essa si svolga
sulla base di un contratto, sia che venga riguardata al di
fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio>>. Fascetto c. Rapisarda,
in Giust. civ. Mass., 1981,
fasc. 3; inoltre 1282/1971 e Cass. civ., sez. I, 8 novembre 1979 n.
5761, Sezione autonoma
Credito Fondiario BNL c. Riella, in Giust. civ., 1980, I, 340.
[8]
G. FINUCCI, Riflessioni
sulla responsabilità professionale del medico nella complessa situazione
sanitaria moderna, 1992, in
Nuovo Dir., 1992,
420.
[9]
Cfr. Cass. pen. sez. IV, 22 febbraio 1991: <<L'accertamento
della colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione per la peculiarita' dell'esercizio
dell'arte medica e per la difficolta' dei casi particolari,
ma, pur sempre nell'ambito dei criteri dettati per l'individuazione della colpa medesima dall'art. 43
c.p. Tale accertamento non puo' essere effettuato in base al disposto
dell'art. 2236 c.c., secondo cui il prestatore d'opera
e' esonerato dall'obbligo del risarcimento dei danni quando la prestazione
implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta' tranne
che nell'ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave.
L'applicabilita' di tale
norma e' esclusa dalla sistematica
disciplina del dolo e della colpa in diritto penale per la
quale il grado della colpa e'
previsto solo
come criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante e mai per
determinare la stessa
sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sicche' il minor grado della colpa non puo'
avere in alcun caso efficacia scriminante.>> Lazzeri, in Cass. pen. 1992, 2756 (s.m.); in
Giust. pen., 1992, II,
49 (s.m.).
[10]
FINUCCI, op. cit.,
pag. 422.
[11]
Cfr. Cass. pen. sez. IV, 10 maggio 1995: <<In tema di colpa professionale, quando
la condotta colposa incida su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, costituzionalmente
e penalmente protetti, i parametri valutativi debbono essere
estratti dalle norme proprie al sistema penale e non da quelle
espresse da altro ramo del diritto, quali l'art. 2236 c.c. Tuttavia,
detta norma civilistica puo' trovare considerazione
anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso specifico
sottoposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica
difficolta', non per
effetto di diretta applicazione
nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa
attenersi nel valutare l'addebito di imperizia. Da quanto suesposto
segue che, sia quando non sia presente una situazione emergenziale,
sia quando il caso non implichi la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficolta', cosi' come quando venga in rilievo (e venga
contestata) negligenza e/o imperizia, i canoni valutativi della condotta
(colposa) non possono essere che quelli ordinariamente adottati nel
campo della responsabilita' penale per danni
alla vita o all'integrita' dell'uomo (art. 43 c.p.), con l'accentuazione che il
medico deve sempre attenersi a regole di diligenza massima e prudenza,
considerata la natura dei beni che sono affidati alla sua cura>>.
Salvati n Resp. civ. e prev.,
1995, 903, nota (PONTONIO).
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